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mercoledì 30 ottobre 2013

Il figlio può ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità anche se la madre frequentava più uomini all'epoca del concepimento

Il rifiuto del presunto padre di sottoporsi all'esame del Dna assume carattere prevalente

  

Chi cerca di sfuggire alla propria responsabilità di genitore non sempre riesce nell'intento specie se non si sottopone alla prova che potrebbe esonerarlo da tanto.

Sembra questo, rileva Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", il principio affermato dalla prima sezione civile della Corte di cassazione che, con la sentenza 24361 del 29 ottobre 2013, ha rigettato il ricorso di un presunto padre contro la decisione della Corte d'appello di Ancona che ne aveva confermato la paternità naturale.

Peraltro, non è sufficiente sostenere di aver avuto una frequentazione amorosa senza rapporti sessuali per scampare alla dichiarazione di paternità, soprattutto nel caso in cui il presunto padre si era rifiutato di eseguire l'esame ematologico e anche se la madre, all'epoca del concepimento aveva frequentazioni molti uomini.

La Suprema Corte allineandosi con la Corte del capoluogo delle Marche, ha precisato che «ai fini dell'accertamento della paternità naturale può essere utilizzato ogni mezzo di prova (art. 269 Cc), circostanza da cui correlativamente discende che il giudice del merito può correttamente basare il proprio giudizio in ordine alla fondatezza della richiesta avente a oggetto l'effettiva esistenza di un rapporto di filiazione, anche su risultanze di valore probatorio soltanto indiziario».

Per gli ermellini, infatti, è ingiustificato il rifiuto dell'uomo di sottoporsi all'esame del Dna e, unito all'ammissione di avere avuto solo una "frequentazione amorosa" (anche se, a suo avviso, senza rapporti sessuali) con la madre, avvalora l'erroneità della linea difensiva e conferma la paternità. Ma v'è di più. A nulla rileva la circostanza che il ricorrente affermi che la donna, all'epoca del concepimento, frequentasse anche "altri".

 


giovedì 24 ottobre 2013

Colpa professionale medica e giustizia riparativa



COLPA PROFESSIONALE MEDICA E GIUSTIZIA RIPARATIVA:
SE NE DISCUTE ALL'UNIVERSITA' DELL'INSUBRIA


Mercoledì 30 ottobre, dalle 16 alle 18 presso il Chiostro di Sant'Abbondio dell'Università dell'Insubria di Como, si terrà la conferenza "Colpa professionale medica e giustizia riparativa: una proposta di riforma". Durante l'incontro interverrà il professor Francesco D'Alessandro, associato di diritto penale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e coautore di un interessante progetto di riforma della responsabilità medica per colpa elaborato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore.
La conferenza affronta un tema complesso: quello della colpa medica e del contenzioso che ne deriva. La vicenda processuale, che lascia spesso insoddisfatti sia i medici che le vittime di errore medico, può essere sostituita con qualcosa di meglio? Per esempio con un tentativo di mediazione che porti il medico a riparare il danno cagionato e che faccia emergere anche le eventuali responsabilità dell'organizzazione ospedaliera?
Il professor D'Alessandro cercherà di indagare  cosa succede in caso di errore medico, quali sono le conseguenze sanzionatorie per il medico che ha sbagliato e quali sono invece i diritti delle vittime. Si parlerà inoltre della possibilità di superare l'idea di una pena contro il medico e di lavorare con le categorie e gli strumenti della giustizia riparativa (la mediazione e la riparazione del danno) per creare una risposta a favore delle vittime.

L'incontro è aperto agli studenti del corso di Giustizia riparativa e mediazione penale, agli studenti del corso di Diritto penale e a tutti gli interessati (medici, magistrati e avvocati).

Francesco D'Alessandro è professore associato all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano dove insegna Diritto penale commerciale dal 2007. Nella sua produzione scientifica ha trattato temi di diritto penale generale e speciale, occupandosi in particolare di alcuni profili peculiari del diritto penale dell'economia (responsabilità da reato degli enti, reati societari, reati a tutela del mercato finanziario, reati fallimentari). Tra le sue pubblicazioni scientifiche, si segnalano i volumi "Pericolo astratto e limiti-soglia" (Giuffrè, 2012), "Autorità di vigilanza sul mercato e diritto penale" (Educatt Università Cattolica, 2012) e "Il problema della medicina difensiva. Una proposta di riforma" (Ets, 2010).


Reato evitare i contatti telefonici col coniuge per impedire le visite al figlio

Può sussistere il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice per chi evita i contatti telefonici con il coniuge per impedire le visite al figlio. Punito penalmente l'affidatario ostruzionista

 

È un atteggiamento comune  e che si verifica di frequente tra genitori separati o divorziati, ma il comportamento a dir poco ostruzionistico di evitare anche i contatti telefonici per impedire all'altro coniuge la visita dei propri figli nonostante un apposito provvedimento del giudice civile, oltreché essere un fatto censurabile moralmente può assumere anche rilevanza penale. È sostanzialmente questo, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", il principio stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 43293 del 23 ottobre 2013, ha confermato la condanna per il reato di mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice per la madre affidataria che aveva impedito al coniuge separato di tenere con sé i figli nei giorni stabiliti all'atto della separazione consensuale omologata, comportamento che per l'appunto configura un atteggiamento ostruzionistico punibile penalmente.

Nel caso in questione la sesta sezione penale della Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di una donna avverso la condanna della Corte d'appello di Reggio Calabria che l'aveva punita per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, perché, affidataria dei minori, impediva al coniuge separato di tenere con sé i figli nei giorni e nelle ore stabilite all'atto della separazione consensuale omologata evitando i contatti telefonici.

Uniformandosi alla decisione del giudice dell'appello, che aveva giudicato la madre colpevole in quanto la sua condotta integrerebbe il delitto di cui all'art. 388, comma 2, del codice penale poiché (anche in pendenza del giudizio di separazione personale), aveva rifiutato, senza giustificato e plausibile motivo, di affidare il figlio all'altro coniuge per il periodo stabilito col provvedimento del giudice .

Ma v'è di più: «Quando la natura personale delle prestazioni imposte dal provvedimento esclude che l'esecuzione possa prescindere dal contributo dell'obbligato affidatario (consentire all'altro genitore di prelevare e tenere con sé i figli minori in certi periodi) l'inadempimento contraddice di per sé la decisione giudiziale, senza la necessità di speciali condotte fraudolente».

Nella fattispecie, si è configurato un atteggiamento ostruzionistico della ricorrente, caratterizzato dall'impedire i contatti telefonici con il coniuge, finalizzati alla determinazione e all'accordo sui tempi di consegna dei figli. Confermata, quindi, la condanna a mille euro in favore della Cassa delle ammende.

 


venerdì 18 ottobre 2013

Nuove regole per i prestiti INPDAP

Buone notizie per dipendenti ed ex-dipendenti pubblici in pensione: dal primo ottobre è in vigore il nuovo regolamento dei prestitiINPDAP, che contiene importanti novità sul fronte dei prestiti, piccoli prestiti e mutui edilizi: novità positive che rendono più semplice e vantaggioso ottenere credito.

Nel nuovo regolamento INPDAP rimangono attivi i prestiti biennali, mentre a quelli triennali è stata rimosso il tetto massimo di 8 mila euro, vengono reintrodotti i prestiti quadriennali e agli altri prestiti pluriennali è stata innalzata la spesa massima in base alle causali. Le novità non finiscono qui: sul fronte dei prestiti edilizi infatti si può anche chiedere il mutuo per un figlio che acquista una casa per il suo nucleo familiare diverso da quello dei genitori.

Nel caso dei mutui edilizi però, nell’eventualità in cui l’INPDAP non potesse soddisfare tutte le richieste, sarà introdotta una graduatoria su base provinciale dei richiedenti. La rinegoziazione o sospensione del mutuo sono state rese possibili in caso di gravi cause che come ad esempio situazioni in cui si riducano il reddito del contraente o del coniuge.

Questo nuovo regolamento dell’Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti Amministrazione Pubblica sicuramente si inserisce in una ottica sociale: i prestiti, i mutui ed i piccoli prestiti permetteranno di aiutare i dipendenti e le loro famiglie e pensionati INPDAP a trovare formule di finanziamento vantaggiose.

L’INPDAP oggi si trova alle dipendenze dell’INPS, non esistendo più come ente autonomo come stabilito dal governo Monti, e rappresenta una parte importante del Welfare italiano. Purtroppo però i conti in rosso che da molto tempo gravano sui bilanci dell’ente non sono stati risolti con il trasferimento all’INPS ed anzi è stato quest’ultimo ente, che negli ultimi anni invece si manteneva in attivo, a prendere i debiti dell’INPDAP. 

In una situazione confusa e critica come quella che vive al momento l’Italia si spera solo che i nuovi regolamenti sui prestiti trovino un’ampia applicabilità e le graduatorie previste per i casi in cui non si possano soddisfare le richieste, non diventino una normale prassi di lunghe attese. Il disavanzo di oltre 10 miliardi nel bilancio Inps è infatti l’altra faccia della medaglia dell’ex-Inpdap, un risultato della “fusione” tra i due enti che pur essendo nata nell’ottica di sistemare le cose ha invece reso più confusa la situazione.


Come sempre mancano interventi legislativi da parte dello stato per mettere fine a questo flusso di perdite che se accumulato potrebbe mettere a rischio le politiche di welfare italiane. Intanto, per non fasciarsi la testa prima di averla rotta, il nuovo regolamento sui prestiti INPDAP rappresenta comunque una apertura positiva in un periodo in cui ottenere prestiti e mutui, è una impresa impossibile per molti.

Sicurezza e privacy. Per la Corte di Giustizia UE gli stati europei possono legittimamente inserire le impronte digitali nel passaporto

Sicurezza e privacy. Per la Corte di Giustizia UE gli stati europei possono legittimamente inserire le impronte digitali nel passaporto. Ma non è possibile la schedatura e una database dei dati biometrici

 

La Corte di Giustizia Europea con la sentenza pubblicata il 17 ottobre dalla quarta sezione nella causa C-291/12, ha ritenuto legittimo che uno Stato membro possa inserire nel passaporto le impronte digitali del titolare. Il rilevamento e la conservazione nel passaporto delle impronte digitali lede i diritti al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali, ma tali procedure sono giustificate dalla necessità di impedire qualsiasi uso fraudolento dei documenti.

Sulla scorta del regolamento 2252/2004, i magistrati comunitari hanno ricordato che tale norma stabilisce che i passaporti presentino un supporto di memorizzazione altamente protetto che contiene, accanto all'immagine del volto, due impronte digitali, che possono essere utilizzate al solo scopo di verificare l'autenticità del passaporto e l'identità del suo titolare.

Peraltro, per evitare qualsiasi forma di schedatura, i dati biometrici possono essere conservati soltanto all'interno del passaporto, il quale risulta rimanere nell'esclusivo possesso del suo titolare. In via definitiva, il regolamento non stabilisce nessun'altra forma né strumento per conservare le impronte e, dunque, la norma non può essere interpretato come idoneo a fornire, in quanto tale, il fondamento giuridico ad una eventuale centralizzazione dei dati raccolti in una unico database oppure all'impiego di questi ultimi a fini diversi da quello di impedire l'ingresso illegale di persone nel territorio Ue.

Un chiarimento importante, rileva Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", che chiarisce come gli stati membri non possano utilizzare la raccolta delle impronte al fine di schedare i propri cittadini o per altri usi non stabiliti dalla normativa.

 


mercoledì 16 ottobre 2013

Incidente stradale. Sì alla liquidazione separata del "danno esistenziale" oltre a quello "biologico" in caso di pregiudizio alla vita sessuale

In caso d'incidente che abbia creato un pregiudizio alla vita sessuale sussiste un danno esistenziale che dev'essere risarcito autonomamente rispetto a quello biologico

Al di là della nomenclatura la vittima dell'incidente ha diritto al ristoro per tutte le lesioni subite

 

Al di là delle definizioni il danno esistenziale o come lo si voglia chiamare và risarcito in maniera separata rispetto a quello biologico nel caso siano stati lesi diritti di rango costituzionale. Ed è così che con la sentenza n. 23147 dell'11 ottobre 2013, la Corte di Cassazione ha riconosciuto, il diritto al risarcimento per la sopraggiunta impossibilità di realizzarsi sessualmente ad una vittima di un sinistro stradale.

La decisione, per Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", segna un'importante punto a favore per tutti quei danneggiati che sono rimasti vittima di gravi infortuni ed una nuova batosta a carico delle imprese di assicurazioni che si sono opposte da tempo ed in ogni sede a far riconoscere un importante voce di danno che altrimenti comporterebbe liquidazioni inique e parziali.

Nel caso in questione è stato rigettato il ricorso incidentale di una compagnia che si opponeva alla sentenza della Corte d'Appello che aveva liquidato separatamente il danno alla vita sessuale definito dalla stesso danneggiato come danno esistenziale.

È importante sottolineare che nel motivare la sentenza, i giudici di legittimità rilevano, anche alla luce dell'ampio dibattito sul punto in giurisprudenza e dottrina, che se non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di "danno esistenziale ", in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. (con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore pasta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria). Mentre, qualora si intendesse invece includere nella categoria pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa sarebbe illegittima (essendo essi irrisarcibili alla stregua del menzionato articolo), quel che rileva, ai fini risarcitori, è che, ove si siano verificati pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi non siano stati già oggetto di apprezzamento e di liquidazione da parte del giudice del merito, a nulla rilevando in senso contrario che quest'ultimo li liquidi sotto la voce di danno non patrimoniale oppure li faccia rientrare secondo la tradizione passata sotto la etichetta "danno esistenziale". «Ed invero, l'erroneità della denominazione adottata, di per sé sola, non fa ovviamente discendere l'illegittimità della loro liquidazione».

 


Se anche un semaforo al'incrocio non funziona il Comune è responsabile del sinistro

Può essere causa esclusiva dell'incidente il malfunzionamento dell'impianto semaforico specialmente se l'altra lanterna semaforica proiettava luce verde all'automobilista

 

Quanti sinistri sono causati da malfunzionamenti degli impianti semaforici? Sicuramente non pochi. L'importante sentenza 18916/13 pubblicata ieri 11 ottobre dalla terza sezione della Cassazione Civile, forse potrebbe risolvere il problema e se non altro impegnare i comuni ad una maggiore attenzione e manutenzione perché di fatto stabilisce l'integrale responsabilità dell'amministrazione comunale per tutti quei sinistri causati da un non corretto funzionamento dei semafori per esempio quando all'incrocio uno dà luce intermittente (o spenta) e l'altro funziona regolarmente e proietta luce verde a uno degli automobilisti rimasti coinvolti nell'incidente. Non vi è dubbio che la lanterna intermittente (o spenta) dell'impianto che regola una parte dell'intersezione costituisce un'insidia per i conducenti, mentre la responsabilità degli automobilisti, che pure astrattamente si può integrare come apporto causale concorrente, deve essere sorretta da giustificazioni piuttosto solide perché possa dirsi configurata.

Nella fattispecie sono stati accolti entrambi i ricorsi, sia principale che incidentale, proposti da uno dei conducenti e dall'assicurazione dell'altro. Per gli ermellini il Tribunale che aveva giudicato in funzione di giudice dell'appello, ha sbagliato a ripartire equamente la colpa del sinistro fra il Comune e i due conducenti dei veicoli, peraltro errando nei conteggi.

Rilevano i giudici di legittimità che la motivazione non considera correttamente quanto il malfunzionamento di uno dei due semafori all'incrocio abbia inciso sul verificarsi del sinistro. Soprattutto perché dev'essere anche evidenziato che l'incidente era avvenuto in piena notte, con l'impianto che da una parte non funzionava mentre dall'altra parte della strada era regolare dando via libera ai veicoli che sopraggiungono.

Rilevano i giudici di piazza Cavour che secondo consolidata giurisprudenza della stessa Corte, la luce gialla intermittente della lampada, così come l'assenza totale di segnale valido, costituisca un trabocchetto vero e proprio che rende responsabile dei fatti lesivi la pubblica amministrazione tenuta alla gestione del servizio. Nel caso in questione, quindi, i conducenti procedevano a vista ed erano costretti ad affidarsi soltanto a ciò che potevano scorgere da lontano. Tocca, quindi, al giudice del rinvio ripartire la responsabilità dell'evento alla luce della commentata decisione.

 


mercoledì 9 ottobre 2013

Diritto alla difesa. I Ministri della Giustizia UE si accordano sul diritto di tutti a essere tutelati dal difensore fin dall'inizio del procedimento a carico

I Ministri della Giustizia UE si accordano sul diritto di tutti a essere tutelati dal difensore fin dall'inizio del procedimento a carico

Arrivano gli standard minimi europei di assistenza legale. Tra le novità: contatti arrestati-familiari, aiuto del consolato agli stranieri, avviso di garanzia comunitario

 

Alla fine l'Europa non è solo banche e finanza. Arriva dai Ministri della Giustizia dei vari paesi membri dell'Unione Europea il via libera agli standard minimi per l'assistenza legale nell'Area  dell'Unione.

Risulta, infatti, approvata la proposta della Commissione di Bruxelles che garantisce a tutti i cittadini che si trovano nell'Unione Europea, il diritto a essere assistiti da un avvocato fin dall'avvio di un procedimento penale a loro carico.

Tutti coloro che sono sospettati di un reato, in qualunque Stato dell'Unione si trovino, avranno quindi il diritto all'assistenza legale dal momento in cui risultano formalmente indagati fino alla fine del processo. Ed in più, nel momento in cui un sospettato è arrestato, la nuova normativa comune garantirà che possa avere contatti con la famiglia e se gli indagati si trovano fuori dal loro Paese di origine, avranno il diritto a mettersi in contatto con le proprie rappresentanze diplomatiche.

Ogni cittadino Ue avrà la facoltà di essere avvisato dal giudice quando un processo giudiziario lo riguarda, anche se avviato in un altro Paese membro. Tutti i sospettati,  indipendentemente da dove si trovino all'interno dell'Unione, saranno informati a partire dal primo passo del processo fino alla sua conclusione; insomma: un avviso di garanzia targato Ue.

I nuovi standard saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale europea nelle prossime settimane e gli Stati membri  dovranno attuarla entro tre anni.

Per quanto è stato stimato, una volta in vigore la nuova normativa si applicherà a ben otto milioni di procedimenti penali ogni anno nei 28 Stati comunitari.

Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", condivide in toto quanto dichiarato dalla vicepresidente della Commissione e commissaria Ue per la Giustizia Viviane Reding, che ha esaltato il risultato quale «vittoria per la giustizia e per i diritti dei cittadini nell'Unione europea», e che servirà a «garantire il diritto a un processo equo alle persone in tutta l'Ue, sia nel proprio Paese che all'estero».

Ci auguriamo, quindi, che a partire dall'Italia, culla del diritto, gli Stati membri non perdano tempo a dare attuazione a questa direttiva nei propri ordinamenti nazionali per garantire il diritto fondamentale al giusto processo e per evitare che ci siano ancora disparità di trattamento all'interno dell'area unica.

 


lunedì 7 ottobre 2013

Giudici di pace negano accesso alla giustizia per cause di modesta entità. Appello al ministro della Giustizia

Firenze, 7 ottobre 2013. In molte città, gli uffici del Giudice di pace hanno negato l'accesso alla giustizia ai cittadini che scelgono di fare a meno di un avvocato. Stiamo parlando delle cause per importi inferiori a 1.100 Euro, come accade molto spesso nelle controversie tra consumatori e professionisti.

Il codice di procedura civile permette al cittadino di fare a meno di un legale quando l'importo oggetto della controversia è modesto. A questo fine, è possibile effettuare una cosiddetta citazione orale, che il Giudice (invece di un proprio legale) dovrebbe raccogliere e mettere per iscritto.

Purtroppo, ci giungono numerose segnalazioni di utenti che vengono respinti dai Giudici con le più svariate "giustificazioni": alcuni Giudici che la carenza di personale impedisce loro di accoglierla, altri affermano che è un istituto ormai in disuso e quindi di fatto abrogato (sic!), altri ancora -ammettendone l'esistenza- scoraggiano pesantemente l'utente facendogli capire che senza avvocato perderebbe sicuramente la causa.

E' del tutto evidente che, se per riavere 300 Euro da un negozio online che non mi ha mai spedito il bene acquistato, ne devo spendere 500 di avvocato, finirò per rinunciare ai miei diritti.

A questo, si aggiunga ciò che abbiamo già denunciato nei giorni scorsi e che sarà oggetto di una nostra denuncia alla Commissione Europea: il rifiuto di molti giudici di pace di applicare il procedimento europeo per le cause transfrontaliere fino a 2.000 Euro.(1) Anche in questo caso, un regolamento europeo prevede una procedura semplicissima (basta compilare alcuni moduli) senza bisogno di avvalersi di un legale.

Chiediamo quindi al ministro della Giustizia di emanare con urgenza i necessari provvedimenti affinché cessi questa sistematica violazione del diritto ad ottenere giustizia  per coloro che non si avvalgono di un legale per cause di piccola entità.
Ai cittadini che si vedono respinti dal Giudice di pace perché non assistiti da un legale, chiediamo di segnalarci e documentarci l'accaduto per poter istruire le relative denunce.(2)

Pietro Yates Moretti, vicepresidente Aduc

(1) http://www.aduc.it/comunicato/malagiustizia+cause+transfrontaliere+appello+alla_21613.php
(2) http://www.aduc.it/info/scrivici

COMUNICATO STAMPA DELL'ADUC
Associazione per i diritti degli utenti e consumatori

Pratiche commerciali scorrette. Antitrust condanna CRD game a 50.000 euro di multa


Firenze, 7 Ottobre 2013. L'autorita' Garante della Concorrenza e del mercato ha condannato la societa' CRD game srls a 50.000 euro di multa per pratica commerciale scorretta. La denuncia era partita da noi lo scorso marzo e si tratta di una societa' che si occupa prevalentemente di vendita online di prodotti audio/video, telefoni cellulari, computer e altri prodotti tecnologici avvalendosi dei siti internet http://www.vale-shop.it/, http://www.2emmeshop.it/, http://www.absurdprice.it/, http://www.crdgame.it/
Le pratiche commerciali scorrette rilevate dall'Antitrust riguardano:
A) la mancata consegna dei beni acquistati;
B) l'opposizione di ostacoli all'esercizio di diritti contrattuali da parte dei consumatori, consistente nella difficolta' a contattare la societa' telefonicamente e nella mancata risposta da parte di quest'ultima a raccomandate e email in fase di rimborso;
C) il mancato rimborso delle somme pagate dal consumatore in caso di recesso/annullamento del contratto/risoluzione per inadempimento
D) Registrazione dell'utente al sito – Insufficiente informativa sul trattamento dei dati personali
E) Condizioni contrattuali e relativa informativa – Carenza e incompletezza delle condizioni di vendita

Nella denuncia avevamo evidenziato che la vicenda era molto simile ad altra gia' nota all'autorita', oggetto del procedimento n. PS8019 - EMG VENDITE ONLINE-OSTACOLI AL DIRITTO DI RECESSO, conclusosi con il provvedimento n. 23920 di condanna della societa' al pagamento di una sanzione amministrativa per complessivi euro 200.000 (http://www.aduc.it/comunicato/vendite+online+antitrust+condanna+emg+pratica_20771.php)


Qui il'intero provvedimento odierno dell'Antitrust: http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3835-39-13.

Associazione per i diritti degli utenti e consumatori
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Redazione del CorrieredelWeb.it


domenica 6 ottobre 2013

Annullata l'aggiudicazione per la fornitura di un sistema video per il reparto di Urologia del Perrino di Brindisi

Per il TAR Lecce l'ASL BR non ha rispettato il Disciplinare di gara a cui si era auto-vincolata.

Per il TAR Lecce è stata violata la par condicio tra i concorrenti

 

Con sentenza depositata il 30.9.13 (Pres. Trizzino e Rel. Manca) la II Sez. del TAR Lecce ha annullato tutti gli atti della procedura negoziata indetta dall'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi ed avente ad oggetto la fornitura di n. 1 sistema video ad alta definizione per l'U.O. di Urologia del Perrino di Brindisi.

Ai giudici amministrativi, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", si era rivolta una Ditta salentina, che opera da anni nel settore delle forniture ospedaliere e che si era classificata seconda sulle sei invitate a partecipare alla gara indetta dalla ASL.

Nel ricorso, proposto per il tramite del proprio legale, avv. Alfredo Matranga, si era censurata la mancanza di conformità del sistema video, offerto dalla aggiudicataria, alle caratteristiche minime richieste dal Disciplinare/Lettera invito con riferimento soprattutto al formato dell'immagine ed alla risoluzione; caratteristiche quest'ultime essenziali per un'apparecchiatura video da utilizzare all'interno di un reparto di urologia di un ospedale.  

Già con ordinanza n. 346, emessa nella precedente udienza del 23 luglio 2013, il TAR Lecce, in accoglimento dell'istanza cautelare annessa al ricorso principale, aveva sospeso l'aggiudicazione ed ordinato alla Commissione di gara di fornire i propri chiarimenti circa la conformità del sistema video offerto dalla ditta aggiudicataria alle previsioni cui l'Amministrazione si era auto-vincolata con il Disciplinare/Lettera d'invito.

In particolare, il TAR Lecce, ritenendo necessario un approfondimento istruttorio, considerata anche l'assenza di costituzione in giudizio da parte della ASL, aveva chiesto delucidazioni alla Commissione circa la conformità del sistema video offerto dalla aggiudicataria in relazione, soprattutto, al formato 16:10 dell'immagine e alla risoluzione 1080p a scansione progressiva, oltre che agli altri profili oggetto di censura.

Pertanto, in adempimento alla suddetta ordinanza, la Commissione di gara depositava la propria relazione di chiarimenti nella cancelleria del TAR.

Tuttavia, in tale relazione, come eccepito dalla ricorrente e come puntualmente rilevato dal TAR, pur offrendosi una serie di considerazioni almeno astrattamente significative a sostegno della scelta compiuta, non venivano però smentite le deduzioni articolate dalla difesa della ricorrente con riguardo alla conformità del sistema video offerto dalla ditta aggiudicataria alle previsioni cui l'Amministrazione si era auto - vincolata con il Disciplinare/Lettera d'invito, quanto al formato 16:10 dell'immagine e alla risoluzione 1080p a scansione progressiva.

Tanto è bastato al TAR per annullare gli atti impugnati.

Per i Giudici amministrativi, infatti, per costante indirizzo della giurisprudenza amministrativa le clausole della lex specialis di ogni procedura di gara sono predisposte dall'amministrazione anche in funzione di autolimitazione della propria discrezionalità e si impongono anzitutto al rispetto della medesima amministrazione, che è tenuta ad applicarle senza alcun margine di discrezionalità a garanzia della 'par condicio' fra i concorrenti.

 


venerdì 4 ottobre 2013

Legalizzare fa sempre bene. Il caso dell'eutanasia, e non solo

Firenze, 4 ottobre 2013. Alcuni comportamenti individuali con in genere ricadute solo su se stessi, pur se vietati dalle nostre leggi, sono diffusi. Chi li pratica non si fa scoraggiare dai potenziali rigori della legge e li mette ugualmente in atto, preferendo di accettare il rischio pur di non fare a meno dei giovamenti che questi comportamenti gli arrecano. Il caso piu' diffuso e' quelle delle droghe illegali: milioni di persone le usano nonostante sia illecito il consumo e illegale il possesso (i limiti tra uso personale e spaccio sono molto labili). Per procurarsi queste sostanze, i consumatori consapevolmente si rivolgono agli spacciatori (che sono riforniti da trafficanti legati alle organizzazioni internazionali di narcotraffico -i maggiori delinquenti mondiali in assoluto), legittimandone -quindi- l'esistenza e il business.

Nei giorni scorsi le autorita' Usa hanno chiuso un sito web, Silk Road (1), dove si vendeva tutto cio' che di illegale esista al mondo: armi (fuori dei circuiti ufficiali, ovviamente), droghe, farmaci, etc. E' di oggi, in merito, la protesta del leader australiano di Exit International (associazione pro-eutanasia) (2), perche' diversi loro membri compravano su questo sito il Nembutal, un farmaco che li aiutava a suicidarsi e che e' ovunque fuorilegge. Il fatto che la transazione per l'acquisto fosse confidenziale, faceva loro correre il rischio di servirsi di tale supporto; oggi -dicono ad Exit- dovranno usare metodi meno sicuri (aziende cinesi, per esempio) dove le transazioni non sono anonime ed e' alto il rischio che siano intercettate dalla polizia... che arrivera' a casa invece del farmaco.

Due situazioni -quella delle droghe illegali e dei farmaci eutanasici- che mettono in evidenza come l'essere umano, pur di procurarsi cio' che vuole, e' disposto anche a delinquere. Chi offre loro questi prodotti illegali e' ben consapevole e si organizza sempre meglio per il proprio business, vuoi che siano i mega-carichi di droga che viaggiano su navi, aerei, sottomarini o dentro i corpi delle persone (i cosiddetti muli), vuoi che siano Reti informatiche parallele a quelle ufficiali dove l'anonimato e' garantito (com'era nel caso di Silk Road). Risultato? Delinquenti gli acquirenti/consumatori, delinquenti i venditori, delinquenti i produttori. Risvolto? Meno sicurezza per tutti e piu' impegno delle forze dell'ordine, mercati paralleli esenti da ogni imposizione fiscale, culture e pratiche dell'illegalita' che entrano nel DNA di ognuno.

A questa situazione potremmo aggiungerci anche la realta' della prostituzione (in Italia piu' che altrove) e il quadro di come si fomenta illegalita' e clandestinita' si completa meglio.

Domanda: sarebbe cosi' difficile legalizzare l'eutanasia, le droghe oggi illegali, la prostituzione? Dove cio' accade, questi fenomeni sono usciti dall'illegalita' e il loro uso (per le droghe) registra un calo, mentre per eutanasia e prostituzione e' diventato un uso consapevole e senza risvolti legali e sanitari. Per chi, invece, continua ad essere alfiere dei divieti, la prospettiva e' solo quella di continuare ad avere a che fare con mondi paralleli di illegalita' e "suicidio" civile.

1) http://www.aduc.it/notizia/chiuso+web+silk+road+dove+si+acquistavano_128131.php
2) http://www.aduc.it/notizia/eutanasia+exit+international+no+alla+chiusura+silk_128148.php

Vincenzo Donvito, presidente Aduc
Associazione per i diritti degli utenti e consumatori

Acqua all'arsenico. Condannato il gestore del servizio che ha diritto solo alla metà del canone e a pagare all'utenza le bottiglie di acqua minerale

Acqua all'arsenico. Condannato il gestore del servizio che ha diritto solo alla metà del canone e a pagare all'utenza le bottiglie di acqua minerale

 

Un'importante passaggio nella vicenda dell'acqua all'arsenico che coinvolge particolarmente  alcune zone del Centro Italia è segnato dalla sentenza del giudice di Pace di Viterbo n. 895/13 pubblicata lo scorso 25 settembre, ma la vicenda potrebbe avere dei riflessi tutte le volte che il servizio idrico non viene effettuato conformemente a quanto dichiarato contrattualmente o secondo le norme di legge e regolamentari anche in ragione della tutela della salute dei cittadini.

Secondo il magistrato onorario Leonardo Colonnello, al gestore che cura il servizio dev'essere pagato solo il 50 % dell'importo del canone dovuto dall'utente per tutto il periodo in cui le autorità hanno accertato la non potabilità a causa della concentrazione di floruri al di sopra dei limiti di legge.

Ed in più la società è condannata al risarcimento del danno in favore dei consumatori che viene liquidato in via equitativa nella misura di mille euro caduno, perché costretti a comprare confezioni di costose acque minerali per bere e cucinare. Nel caso in questione è stata accolto l'atto di citazione notificato da tre utenti.

La società che eroga il servizio aveva eccepito il difetto di giurisdizione assumendo che non si trattava di cognizione del giudice ordinario, ma di quello amministrativo, e che comunque se c'erano responsabilità dovevano essere determinate in capo all'autorità d'ambito.

Osserva correttamente il giudice ritenutosi competente, che tra l'azienda e il consumatore sussiste un contratto di somministrazione che appartiene alla categoria a prestazioni corrispettive: il gestore risulta inadempiente perché l'acqua non può essere bevuta e il danno rientra nella sfera del diritto alla salute dell'utente e, dunque, ha diritto in base degli articoli 128  e 129 del codice del consumo (Decreto Legislativo 206/2005) di metà dell'importo delle bollette (perché comunque i consumatori hanno usufruito del servizio per lavarsi).

La sentenza, come detto, infine, statuisce il diritto al risarcimento del danno che è quantificato secondo equità in mille euro pro utente, in virtù dell'esborso forzoso per l'acquisto di confezioni di acqua in bottiglia mentre per i danneggiati la spesa ammonterebbe a 438 euro l'anno.

Non è stata accordata la restituzione della quota parte di canoni sborsati e non dovuti solo perché manca la prova dell'effettivo esborso, mentre l'azienda è stata comunque condannata alle spese di causa.

Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", associazione che già assiste numerosi cittadini nell'analogo caso dell'"acqua rossa" nel comune di Melendugno contro l'acquedotto pugliese, che ha però avuto risvolti anche in sede penale, ritiene che i principi applicati dal giudice di Pace di Viterbo possano essere applicati analogicamente in tutti i casi simili.

Per tali ragioni, lo "Sportello dei Diritti", oltreché invitare i gestori a prendere atto di tale decisione che rende giustizia, almeno in parte nei confronti dell'utenza costretta a vedersi sgorgare dai rubinetti liquido non conforme alle prescrizioni di legge e regolamentari ed alla quale comunque si continua a richiedere la tariffa piena per il servizio idrico fornito,  preannuncia la predisposizione di class action per il rimborso della quota eccedente dei canoni e per il risarcimento dei danni patiti.

 


giovedì 3 ottobre 2013

Ricorsi contro la PA e sospensione feriale dei termini. Come farne tesoro

Chi questa estate è stato fuori casa per più di un mese e al ritorno ha trovato nella buca delle lettere qualche bella sorpresa tipo multa al codice della strada contro la quale  potrebbe fare ricorso, non si dia per vinto pensando di non avere più tempo: c'e' la sospensione feriale dei termini (L. 742/1969), il periodo che va dal 1 agosto al 15 settembre non si computa nel calcolo dei termini processuali, che, per fare un esempio, sono quello concessi dalla legge per impugnare sanzioni amministrative (innanzi al Giudice di Pace) e cartelle di pagamento (Circ. del 23/04/1996 n. 98).

Ciò vuol dire che il termine utile per  impugnare deve essere calcolato escludendo detto periodo; inoltre, se la notifica è avvenuta nel periodo di sospensione l'inizio del decorso del termine è differito alla fine del periodo.

Ma siccome la legge prevede varie eccezioni, e' bene fare da se' solo se si ha una certa esperienza, altrimenti, per avere maggiori informazioni e valutare cosa fare, e' bene rivolgersi ad associazioni come la nostra o ad un legale.

Qui la nostra scheda pratica sul Giudice di Pace e sulla sospensione feriale davanti al G.d.P.
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php

Valentina Papanice legale Aduc del foro di Lecce
Associazione per i diritti degli utenti e consumatori




mercoledì 2 ottobre 2013

Bullismo. Il Ministero deve risarcire il bambino picchiato a scuola dai compagni

Bullismo. Il Ministero deve risarcire il bambino picchiato a scuola dai compagni. Risarcita la grave sindrome psichica a causa delle percosse subìte. Alla scuola spetta l'onere della prova di aver adottato le misure disciplinari idonee a evitare situazioni pericolose.

  

Pesante, pesantissima decisione a carico del Ministero della pubblica istruzione in tema di bullismo e danni subiti dallo scolaro a causa delle percosse subite dai compagni. A segnalarla Giovanni D'Agata, presidente e fondatore dello "Sportello dei Diritti", che ne sottolinea la rilevanza alla luce del fatto che si tratta di un fenomeno ancora troppo sottovalutato all'interno stesso delle Nostre scuole, ma che forse con precedenti di tale portata si potrà iniziare a persuadere il personale docente e non docente ad una maggiore vigilanza e prevenzione.

Con la sentenza 8081/2013, infatti, il Tribunale di Milano ha stabilito che il Ministero deve risarcire i danni patiti dall'alunno vittima di episodi di bullismo tenuti da altri allievi dell'Istituto scolastico, consistiti in aggressioni fisiche. Per il tribunale meneghino, infatti, la condotta omissiva del personale docente configura una «culpa in vigilando»: per superare la presunzione di responsabilità ex art. 2048 c.c., non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stati in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose. Peraltro, nel caso di specie, nessuna prova è stata fornita al riguardo da parte convenuta che, invece, è rimasta contumace, disinteressandosi al giudizio.

Secondo la norma citata,  i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza, prevedendo altresì che tali persone siano "liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". E ancora, si legge in sentenza che «in tema di responsabilità dell'amministrazione scolastica ex l. n. 312 del 1980, art. 61, sul danneggiato incombe l'onere di provare soltanto che il danno è stato cagionato al minore durante il tempo in cui lo stesso era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico; il che è sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta all'amministrazione scolastica dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto».

Insomma, per superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2048 del codice civile, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stati in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee a evitare il sorgere di situazioni pericolose.

Peraltro, il giudice del capoluogo lombardo ha rilevato che una volta stabilita la responsabilità della scuola per i danni non patrimoniali subiti dallo studente è compito dello stesso magistrato accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio individuando a prescindere dal nome attribuitogli, quali ripercussioni negative sul valore - uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale ripartizione: ed il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico  (procedimento che determina una duplicazione di danno), deve procedere a un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Nella fattispecie, la CTU ha accertato che il ragazzo nel corso di causa divenuto maggiorenne, ha subìto l'insorgenza di una grave sindrome psichica.

Dalla malattia suddetta è derivato un danno biologico permanente subito dall'attore nella misura del 20%, ed un danno biologico temporaneo protrattosi per mesi diciotto. Il danno subito dal giovane che aveva 13 anni all'epoca dei fatti è stato liquidato nella complessiva somma rivalutata ad oggi di Euro 125.000,00. Oltre alle spese di lite ed interessi. Il tutto a carico del Ministero dell'Istruzione.


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