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sabato 16 agosto 2014

Criminali sessuali, Stato responsabile in caso di recidiva. Una proposta di legge da importare

Lo Stato dovrebbe in futuro rispondere per i danni causati da un condannato per reati sessuali o violenti mentre gode della condizionale oppure si trova in regime di semilibertà. È quanto prevede un'iniziativa parlamentare della consigliera nazionale Natalie Rickli, approvata per 13 voti a 8 dalla commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale elevetico. La maggioranza della Commissione, indica una nota dei servizi parlamentari svizzeri, dopo una serie di casi eclatanti rileva che, "vi sia l'urgenza di approfondire la questione relativa alla responsabilità dell'ente pubblico e intende pertanto occuparsi più dettagliatamente del problema". Il dossier dovrà ancora essere esaminato dalla Commissione omologa del Consiglio degli Stati. Per Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", si tratta di un'interessante proposta di civiltà giuridica che dovrebbe essere importata e recepita anche in Italia per determinare un maggiore impegno dello Stato nel contrasto ai crimini con sfondo sessuale.

Lecce, 16 agosto 2014

                                                                                                                                                                                           



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Redazione del CorrieredelWeb.it


domenica 10 agosto 2014

Multe: quando l’Autovelox sbaglia.



Contestato erroneamente il superamento del limite di velocità ad un'autovettura berlina scambiata per autocarro ed il cittadino costretto comunque a fare ricorso

E' da tempo che continuiamo a sostenere che gli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità sono tutt'altro che affidabili e sempre da anni rivolgiamo appelli alla P.A., ai Prefetti ed ai Giudici di Pace affinché verifichino puntualmente ogni passaggio dell'iter procedimentale per la contestazione delle infrazioni a mezzo autovelox o comunque affidate a dispositivi elettronici di controllo. Tanto più dopo che la Cassazione lo scorso 7 agosto ha sollevato la questione di legittimità costituzionale circa la necessità di taratura periodica.Così Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti" sull'ultima tra le decine e decine di segnalazioni in merito a multe per superamento del limite di velocità elevata sulle nostre strade con il famigerato Autovelox ma che presentano anomalie più o meno evidenti.Questa volta, è stato il Comando di Polizia Municipale di Torchiarolo a prendere un abbaglio ed ha sanzionato un'autovettura berlina scambiandola per un autocarro, raddoppiando così la sanzione ivi prevista ed applicando erroneamente l'art. 142 comma 11 del Codice della Strada che prevede per l'appunto il raddoppio automatico della multa quando a superare il limite di velocità è un veicolo ricompreso tra particolari categorie e chiedendo l'esorbitante importo di € 353.10 a fronte dell'importo previsto di € 168,00. .È evidente, dunque, che il verbale in questione risulti viziato da gravi errori che ne inficiano il contenuto e che lo rendono invalido e perciò nullo, ma il problema è che a pagare sempre per i non rari refusi della P.A. è il cittadino - automobilista il quale preoccupato per le conseguenze di un'infrazione a lui non imputabile, è stato costretto ad inoltrare per il tramite dello "Sportello dei Diritti" un ricorso amministrativo ex art. 203 del Codice della Strada confidando nell'inevitabile ravvedimento dell'organo amministrativo superiore, in questo caso il Prefetto di Brindisi.

Lecce, 10 agosto 2014

                                                                                                                                                                                     



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Redazione del CorrieredelWeb.it


venerdì 8 agosto 2014

Autovelox illegittimi? La questione sulla legittimità della periodica taratura al vaglio della Corte Costituzionale

La Corte di Cassazione rimette la questione d'ufficio e sospende la causa di un automobilista multato
Lo "Sportello dei Diritti" lo ribadisce da anni, nei suoi comunicati e nei migliaia di ricorsi a difesa dei cittadini: gli autovelox necessitano della taratura periodica per garantire la correttezza delle rilevazioni. Sul punto arriva una conferma che ha del clamoroso con un'ordinanza della seconda sezione civile della Corte di Cassazione che rimette al vaglio della Corte costituzionale la questione sulla legittimità dell'esenzione dalla periodica taratura per gli autovelox.

Lo dice, infatti, chiaro e tondo l'ordinanza interlocutoria n. 17766, depositata ieri 7 agosto.Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte solleva d'ufficio la questione di legittimità della norma di cui all'articolo 45 del D.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), in riferimento all'articolo 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede che le apparecchiature rilevatrici delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a periodiche verifiche e trasmette gli atti alla Corte costituzionale. Tutto nasce dal ricorso di due cittadini rispettivamente conduttrice e proprietario di un'automobile, che si erano visti respingere i precedenti ricorsi innanzi al giudice di pace di Mondovì, che aveva respinto l'opposizione a un ordinanza di rigetto del prefetto di Cuneo che a sua volta aveva rigettato un ricorso amministrativo avverso un verbale della polizia stradale per aver violato l'articolo 142 del Codice della Strada elevato con autovelox.


Anche il successivo appello innanzi al Tribunale di Torino aveva negato le istanze dei due ricorrenti che, imperterriti, avevano deciso di adire la Corte di Cassazione forti della convinzione circa l'illegittimità dell'originaria multa.Vi é da sottolineare che i giudici di legittimità con precedenti decisioni avevano nei fatti ritenuto che le apparecchiature elettroniche per la determinazione dell' osservanza dei limiti di velocità, di cui all'art. 142, sesto comma del D.lgs. n. 285/1992, non dovevano essere sottoposte alla procedura di taratura.Anche la Corte Costituzionale si era pronunciata in passato sulla questione (sentenza n. 277/2007).


Pur non ritenendo fondata la questione, «ma solo per erronea individuazione da parte del giudice rimettente del termine di comparazione, la Corte Costituzionale ha avuto modo di svolgere affermazioni che non possono che indurre ad una riconsiderazione della questione».Pertanto, in merito al caso in esame, la Corte di legittimità ha ritenuto di sollevare d'ufficio la questione di legittimità del citato articolo 45 ed ha disposto l' immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.


Per Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", si tratta di una decisione che se non é clamorosa, poco ci vuole per gli effetti che comporta nell'immediato e che potrebbe comportare nel caso in cui fosse dichiarata fondata la questione di legittimità costituzionale in merito alla necessità della taratura periodica di tutti gli apparecchi di misurazione elettronica della velocità in dotazione alle varie forze di polizia stradale.

In primo luogo, infatti, coloro che hanno proposto ricorso o lo proporranno in materia di autovelox  potranno chiedere al giudice di pace in primo grado, o al Tribunale in caso di appello, che sospenda la causa e gli effetti connessi al verbale (pagamento della sanzione e sanzioni accessorie), in attesa  della definitiva decisione della Consulta.

Ciò comporterà l'ovvia conseguenza che nelle more - e in tal senso potranno passare mesi o addirittura anni in attesa della sentenza del Giudice delle Leggi - potrà essere sospeso l'obbligo del pagamento delle sanzioni pecuniarie e di quelle accessorie come la decurtazione dei punti e soprattutto la sospensione della patente di guida nei casi in cui é prevista.Ma la conseguenza più importante nelcaso in cui la Consulta dovesse dichiarare incostituzionale la norma, sta nel fatto che la maggior parte – se non tutti – i verbali effettuati con le apparecchiature per la rilevazione elettronica della velocità dovranno essere considerati nulli.


sabato 2 agosto 2014

Condominio. Le spese condominiali non possono essere calcolate in base al numero dei residenti


Condominio. Le spese condominiali non possono essere calcolate in base al numero dei residenti Acqua, luce e spese per l'ascensore, devono essere ripartite in virtù dei valori millesimali e al livello di piano. Anche i proprietari degli immobili non occupati devono pagare

Brutte sorprese per i condomini che hanno la casa sfitta e che credevano di non dover pagare nulla al condominio. Anche loro devono pagare le quote di acqua, spese per l'ascensore ed ogni altro onere. Per la seconda sezione della Cassazione civile con la sentenza 17557/14 risulta, infatti, illegittima la delibera che ripartisce gli esborsi in base al numero di persone che stabilmente abita le unità immobiliari di proprietà esclusiva. 

La natura dell'obbligazione del singolo condomino è difatti "propter rem", ossia trova fondamento nel solo diritto di comproprietà sulla cosa comune: il fatto che egli non ne faccia uso non lo esonera dal pagamento delle spese.  

Con la decisione pubblicata l'1 agosto, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", associazione da sempre attenta al rispetto dei diritti dei condomini, é stato accolto il ricorso di un condomino che aveva evidenziato l'erroneo metodo di calcolo dell'assemblea che aveva ripartito a maggioranza i costi non rispettando il tradizionale criterio dei valori millesimali (e nel caso dell'ascensore anche dal livello di piano). Il legislatore, rilevano i giudici di legittimità, guarda con favore all'installazione di singolo contatori, per evitare sprechi delle risorse idriche. 

Ma quando mancano i misuratori, non si può ricorrere a un criterio forfetario presuntivo di natura personale, com'è quello del numero dei residenti dell'immobile; anche perché ciò significa trasformare l'amministratore condominiale in "controllore", chiamandolo a vigilare su questioni che esulano dal suo mandato e invece toccano da vicino le relazioni personali e private di ciascun proprietario esclusivo. Impossibile trascurare, inoltre, che anche i locali non abitati possono consumare acqua, come nel caso di perdita dei tubi (senza trascurare eventuali pulizie e cura delle piante con relativa irrigazione). 

Esonerare dai pagamenti i proprietari esclusivi degli immobili vuoti equivale a far ricadere su tutti gli altri i costi del lavaggio delle parti comuni e dall'eventuale annaffiamento dei giardini comuni; va poi ricordato che la tariffa idrica comprende un minimo fisso per la disponibilità del servizio che deve comunque essere corrisposto al gestore al di là del consumo effettivo. Analogo discorso può essere svolto per l'ascensore: le spese per l'impianto devono essere suddivise in base al valore e all'altezza di ciascun piano dal suolo e dunque su base reale e non personale; risulta irrazionale la scelta di gravare i proprietari con un maggior numero di residenti sul presupposto di un più intenso uso dell'elevatore.

Lecce, 2 agosto 2014                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                   



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