CorrieredelWeb.it Arredo&Design Arte&Cultura Cinema&Teatro Eco-Sostenibilità Editoria Fiere&Sagre Formazione&Lavoro Fotografia


IltuoComunicatoStampa ICTechnology Marketing&Comunicazione MilanoNotizie Mostre Musica Normativa TuttoDonna Salute Turismo




Ultime news sulla Normativa

Cerca nel blog

giovedì 30 luglio 2015

CRIMINI DI NATURA. ONU APPROVA STORICA RISOLUZIONE - Il commento del WWF

WWF: "IL MONDO E' UNITO NEL COMBATTERE ILLEGALITA' CONTRO FAUNA PROTETTA"


Di fronte a un aumento senza precedenti della criminalità verso la fauna selvatica, le Nazioni Unite oggi hanno adottato una risoluzione storica che impegna  tutti i paesi a far decollare i loro sforzi per porre fine al bracconaggio globale e affrontare il crescente commercio illegale di specie selvatiche.

Iniziato da Gabon e  Germania e co-sponsorizzata da oltre 70 altre nazioni, tra cui l'Italia, la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, 'Tackling the Illicit Trafficking in Wildlife  (Affrontare il traffico illecito di fauna selvatica) è il risultato di tre anni di sforzi diplomatici. E' la prima volta che ogni nazione riconosce la gravità del commercio di wildlife come grave crimine di natura e l'urgente necessità di unire le forze per combatterlo.

"La risoluzione delle Nazioni Unite segna una nuova fase nella lotta contro il crimine che danneggia la fauna selvatica, una minaccia che colpisce sempre più non solo innumerevoli specie, ma mette sempre più a rischio la sicurezza nazionale e lo sviluppo sostenibile di interi paesi", ha dichiarato Marco Lambertini, direttore generale del  WWF Internazionale  "Questa risoluzione è un punto di riferimento e dimostra che questo  crimine di natura non è più solo un problema 'ambientale' e non è limitato a pochi paesi: è diventata una priorità per ogni nazione."

Con il crollo delle popolazioni di elefanti in Mozambico e in Tanzania e un numero record di rinoceronti uccisi in Sud Africa, la crisi causata dal bracconaggio sta chiaramente minando gli sforzi di conservazione a livello mondiale, rischiando di vanificare decenni di sforzi per la conservazione . La risoluzione delle Nazioni Unite precisa, inoltre, quali siano gli effetti più ampi sul buon governo, lo stato di diritto e il benessere delle comunità locali, nonché come tali crimini contribuiscano al finanziamento di reti criminali e al finanziamento di conflitti armati.

"Poche settimane prima che le Nazioni Unite si riuniscano per finalizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, è molto significativo che ogni paese abbia firmato la risoluzione per affrontare la crescente minaccia che la criminalità organizzata verso la fauna selvatica rappresenta per lo sviluppo sostenibile", ha detto Lambertini.

Riconoscendo che solo un approccio globale è in grado di arginare la crisi attuale, tutti i 193 stati membri dell'ONU hanno convenuto di rafforzare la cooperazione regionale e internazionale lungo l'intera catena del commercio illegale della fauna selvatica, comprese le misure per fermare il bracconaggio, il traffico e l'acquisto.

Insieme al rafforzamento dei processi giudiziari e delle forze dell'ordine, la risoluzione incoraggia i paesi a coinvolgere attivamente le comunità locali nella lotta contro il traffico illecito, migliorando i loro diritti e la capacità di gestire e trarre beneficio dalle risorse naturali dei loro territori.

"Il Nepal ha già dimostrato che questo approccio globale funziona, avendo raggiunto per tre anni il traguardo di zero bracconaggio di rinoceronti dal 2011 grazie ad una combinazione ad alto livello di  volontà politica, ranger dedicati e la partecipazione vera e propria della comunità - ora tocca ad altri paesi seguire l'esempio del Nepal e le misure delineate nella presente risoluzione storica ", ha detto Elisabeth McLellan, responsabile della Iniziativa contro i crimini di natura, del WWF International.

Attratte da rischi relativamente bassi e rendimenti elevati, varie reti di criminalità organizzata si sono infiltrate nel commercio illegale di specie selvatiche, portando con sé sempre più sofisticati metodi di  bracconaggio, una maggiore violenza e corruzione.

Come risposta  la risoluzione evidenzia  la natura transnazionale e organizzata di questi crimini che impattano l'ambiente e sottolinea la necessità che i paesi debbono contrastare la corruzione e il riciclaggio di denaro per affrontare seriamente e con incisività la criminalità.

"Se i paesi vorranno attuare pienamente la risoluzione, allora questi crimini di natura diventeranno molto più rischiosi e molto meno gratificanti", ha detto McLellan. "Il forte meccanismo di segnalazione previsto dalla risoluzione dovrebbe garantire un reale progresso e che le eventuali criticità siano  affrontate in modo efficace."

A partire dal 2016, il segretario generale delle Nazioni Unite avrà  il compito di presentare una relazione annuale sui crimini di natura verso la fauna selvatica e l'attuazione della risoluzione nei vari  paesi, insieme alle raccomandazioni per ulteriori azioni. Già prevista per la discussione del prossimo anno è l'eventuale nomina di un inviato speciale - una mossa che il WWF ritiene potrebbe promuovere una maggiore consapevolezza e contribuire a tenere i paesi sotto controllo.

"Il WWF ha svolto un ruolo chiave nel fare emergere e nel sollecitare gli interessi globali verso il contrasto dei crimini nei riguardi della fauna selvatica negli ultimi anni, mettendo in evidenza il suo impatto sulle comunità e sulla diminuzione delle popolazioni di elefanti, rinoceronti, tigri e altre specie", ha detto Lambertini - "Il WWF si concentrerà ora sul lavoro nei diversi paesi per assisterli nell'attuare la risoluzione e contribuire a porre una volta per tutte fine al flagello globale dei crimini verso la fauna selvatica".

 

In ogni paese di ogni area geografica tali crimini possono compromettere la presenza e la sopravvivenza di intere specie animali, popolazioni: anche da noi nel cuore del Mediterraneo, ad esempio, il traffico illegale di giovani uccelli rapaci vengono illegalmente catturati ancora nei nidi,  un serio problema e un crimine da contrastare con forza.   

 

Roma, 30 luglio 2015


lunedì 27 luglio 2015

Scuole paritarie I privilegi da abolire senza far danni agli ultimi

Firenze, 27 Luglio 2015. La sentenza di Cassazione che ha dato ragione al Comune di Livorno costringendo le scuole paritarie cattoliche a pagare l'imposta sulla casa che negli anni passati avevano tranquillamente eluso, apre uno scenario che puo' creare problemi solo a chi ha l'abitudine a fare le proprie cose coi soldi degli altri. Infatti, la reazione piu' diffusa e' quella  "non abbiamo soldi, cosi' chiuderemo".

E chi cosi' reagisce crede che, siccome loro sono un importante supporto/supplenza ad alcune carenze dello Stato in merito, deve per questo continuare ad esistere il privilegio. Giustamente, tra famiglie che pagano Imu con notevoli sacrifici e commercianti che pagano varie tasse e che spesso chiudono proprio per questo, lo scenario non sembra il massimo della futuribile legalita'.

E quindi? Le scuole religiose hanno piu' diritti degli altri? Entrambi fanno business e, piu' d'uno, potrebbe sostenere che avere il macellaio sotto cosa abbia una certa valenza cosi' come avere l'asilo nido sempre sotto casa. Un ginepraio che e' meglio scongiurare in partenza, ovviamente se stiamo parlando di una struttura statale a-confessionale. Un ginepraio da cui se ne esce, a nostro avviso, coi metodi della liberta', uguale per tutti E senza far male agli ultimi, che in questo caso sono chi potrebbe avere difficolta' da alcune scuole paritarie che potrebbero sparire.

Quindi, invece di una struttura statale con le sue carenze che danno l'alibi per la violazione delle paritarie, perche' non passare il testimone all'utente finale? Cioe' che siano le famiglie a scegliere verso chi indirizzare i propri pargoli? E che, a differenza di quanto avviene oggi (chi sceglie le paritarie paga di piu' di chi si 'limita' alla scuola dell'obbligo) siano premiate le strutture piu' scelte?

Siamo parlando di una scuola dell'obbligo basata sul cosiddetto buono-scuola, un forfait a disposizione delle famiglie che decidano dove mandare i figli a studiare Garantito comunque l'obbligo dell'istruzione, che siano gli utenti a decidere. Nella nostra societa' c'e' un mondo di globalita' culturale e di identita' diffuse, con territori sempre piu' relativi, dove le gabbie della cultura di Stato rappresentano un grosso limite alla crescita di individui in grado di governarsi e governare il futuribile.
Quello che scriviamo non e' di immediata realizzazione. Ci vuole tempo e, soprattutto, dibattito e confronti fra tutti gli attori.

Vincenzo Donvito, presidente Aduc

GIUSTIZIA: COLDIRETTI, CRIMINE ALIMENTARE VALE 15,4 MLD, BENE RIFORMA

Il crimine alimentare fattura 15,4 miliardi e investe ambiti complessi e articolati nelle attività di produzione e distribuzione dei cibi con un impatto rilevante sull'economia, sull'ambiente e sulla salute. E' quanto afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo che ha partecipato alla presentazione all'Expo di Milano delle linee guida della Commissione per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare presieduta da Giancarlo Caselli alla presenza del Ministro della Giustizia Andrea Orlando e del Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina.

"Anche grazie alla disponibilità di nuove tecnologie, la contraffazione e la frode nell'alimentare sono diventate un vero e proprio affare criminale che va perseguito con un sistema punitivo più adeguato", afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel sottolineare che "il settore agroalimentare richiede un sistema di tutele specifico, non limitato ai casi di contraffazione dei marchi o dei segni esteriori che individuano e distinguono il prodotto sul mercato, ma esteso al valore in sé dell'alimento, con il fine di tutelare non solo la lealtà degli scambi commerciali quanto, piuttosto, la libertà di scelta del consumatore".

L'Italia – sostiene Moncalvo - deve tutelare i primati internazionali conquistati nella qualita' alimentare, dal maggior numero di certificazioni alimentari a livello comunitario con 273 prodotti Dop/Igp alla leadership europea nel biologico con  43.852 imprese che lo coltivano biologico, ma anche il primato nella sicurezza alimentare mondiale con la minor incidenza di prodotti agroalimentari con residui chimici fuori norma pari allo 0,2%, quota inferiore di quasi 10 volte rispetto alla media europea (1,9%). In questo settore – precisa Moncalvo - l'Italia ha il dovere di svolgere il ruolo di battistrada in Europa per colpire in modo esemplare gli scandali che si ripetono nel tempo, dai polli alla diossina alla carne di cavallo spacciata come manzo, che possano far crollare la fiducia del pubblico dei consumatori e bloccare il regolare funzionamento del commercio.

La Commissione di studio presieduta dal Presidente ex Procuratore Gian Carlo Caselli, nonché presidente del Comitato scientifico dell'Osservatorio sulla criminalità nell'agroalimentare promosso dalla Coldiretti, ha ultimato i lavori nei tempi stabiliti dal Ministero della Giustizia, presentando una articolata proposta di riforma dei reati nel settore agroalimentare al fine di prevenire le conseguenze di comportamenti fraudolenti che compromettono con sempre maggior frequenza il lavoro serio e responsabile degli imprenditori impegnati a garantire alimenti sicuri e di qualità. Salute ed economia pubblica – informa la Coldiretti - sono i beni sui quali si è soffermata l'attenzione della Commissione che ha operato una serie di interventi tanto sulle norme contenute nel Codice penale quanto sulle disposizioni delle leggi complementari.

Ad esempio, è stata elaborata la figura del disastro sanitario per garantire una risposta punitiva alle ipotesi di reato che vanno dalla contaminazione di acque o sostanze alimentari pericolose fino all'omesso ritiro degli alimenti dal mercato, quando da tali condotte possano derivare lesioni gravi o morte ai danni di più persone e il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi che mettono in pericolo la salute pubblica. Gravi – prosegue la Coldiretti - sono le conseguenze anche per chi si organizza con mezzi e strutture create ad hoc per commettere il reato di agropirateria, nuova figura criminosa che punisce la vendita di prodotti alimentari accompagnati da falsi segni distintivi o da marchi di qualità - Dop o Igp – contraffatti.

Obiettivo importante è stato quello di anticipare la soglia della tutela della salute pubblica e dell'economia, attraverso la predisposizione di specifiche sanzioni da applicare in presenza di un rischio e, quindi, prima ancora di un danno concreto. Per questi motivi va sottolineata – afferma la Coldiretti -  la volontà di procedere ad un aggiornamento delle norme attuali, risalenti- riferisce la Coldiretti -  agli inizi del 1900, attraverso un'articolata operazione di riordino degli strumenti esistenti e di adeguamento degli stessi ad un contesto caratterizzato da forme diffuse di criminalità organizzata che alterano la leale concorrenza tra le imprese ed espongono a continui pericoli la salute delle persone.

Una maggior tutela è stata opportunatamente prevista anche attraverso la previsione di più incisivi strumenti di indagine, l'estensione della sanzione a tutte le fasi che conducono alla commissione del reato -  ma che non risultano attualmente punite - e la possibilità di applicare le misure cautelari personali quando sussiste il rischio di una continuazione delle attività criminali. Ulteriore ambito di intervento – conclude la Coldiretti - riguarda l'estensione della responsabilità amministrativa di enti, società e associazioni per i reati alimentari commessi dalle persone fisiche attraverso la disciplina di specifici modelli di organizzazione e gestione e la previsione di sanzioni pecuniarie ed accessorie, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di licenze o autorizzazioni.

sabato 25 luglio 2015

Imposte scuole gestite da religiosi. Dopo la Cassazione, cambia qualcosa?

Le sentenze di Cassazione 14225 e 14226 dello scorso 8 luglio danno ragione al Comune di Livorno: l'imposta sugli immobili (Ici nella fattispecie al tempo dei fatti) e' dovuta anche dalle scuole gestite da religiosi: gli studenti pagano un corrispettivo e, anche se sono enti senza fini di lucro, sono commerciali a tutti gli effetti perche'  conseguono ricavi e perseguono l'obiettivo di pareggio di bilancio (1).
Si tratta di una primizia in materia. Cosa succede, quindi? In generale, oltre all'applicazione per il caso specifico, non succede nulla. Quindi tutte le attivita' commerciali gestite da enti religiosi continueranno a godere di tutte le esenzioni che la legge consente loro.
Si potrebbe cominciare a prendere in considerazione questa sentenza per modificare le leggi e, partendo dal presupposto che tutti sono uguali davanti alla legge, se c'e' comunque un lucro(facendo attenzione a quello ben mascherato), come in qualunque altra attivita', il Fisco dovrebbe prendersi la sua parte.
Qualcuno lo fara'?

(1) http://www.aduc.it/notizia/scuole+gestite+religiosi+devono+pagare+ici_131423.php

Vincenzo Donvito, presidente Aduc

mercoledì 22 luglio 2015

Treni annullati e clausole vessatorie. Giudice: rimborsare biglietti e danni. Un precedente

Firenze, 22 Luglio 2015. Il giudice di pace di Frosinone ha condannato Trenitalia al rimborso del costo di due biglietti di un treno che era stato soppresso senza preavviso. Non solo, ma anche al rimborso di quanto i due passeggeri che avevano fatto ricorso, avevano dovuto sostenere per recarsi a Roma, con un mezzo privato, in tempo per prendere una coincidenza per Venezia.
Grazie all'assistenza dell'avv. Carla Corsetti, i due viaggiatori di un paese in provincia di Frosinone, hanno potuto farsi valere, con sentenza dello scorso 4 maggio, che ha anche accollato a Trenitalia le spese di lite.
Un precedente importante perche' il giudice ha riconosciuto che e' vessatoria la disciplina contrattuale di Trenitalia, li' dove stabilisce che l'unico rimborso sarebbe il costo del biglietto: il viaggiatore, al momento della conclusione del contratto di viaggio, non era posto in condizione di conoscere questa clausola. Per questo il giudice, dott.ssa Caterina Di Vito, ha ritenuto nulle le clausole del contratto, e Trenitalia soggetta alla generale disciplina civilistica, accettando la richiesta di rimborso danni da parte dei ricorrenti.
Una sentenza che, oltre a costituire un precedente, mette in evidenza la carenza dell'attuale regolamento del gestore monopolista del trasporto ferroviario. Carenza che e' sbilanciata ad esclusivo vantaggio di Trenitalia: cosa puo' fare, per l'appunto, il viaggiatore che si trova davanti alla soppressione del tremo che doveva prendere? Niente, secondo il regolamento del gestore e, ovviamente, provvedere coi propri mezzi a raggiungere la destinazione. C'e' quindi una inadempienza contrattuale da parte di Trenitalia che, a differenza di quanto avviene in altri settori di trasporto e nell'abituale commercio al dettaglio, non viene sanzionata.
Per gli aerei, infatti, quando c'e' l'annullamento del volo al di fuori dei tempi di legge, e' prevista anche una compensazione pecuniaria, oltre all'impegno del vettore a trovare un trasporto alternativo (1).
Per il commercio, quando la vendita per cui e' stata versta una caparra non viene effettuata per responsabilita' del venditore, e' previsto un rimborso del danno con un importo doppio rispetto a quello versato come caparra (2).
Niente di tutto questo per il trasporto ferroviario. Questa sentenza di Frosinone apre uno spiraglio che fa sperare, per esempio, nella possibile modifica dell'attuale regolamento che, per l'appunto, il giudice ha ritenuto vessatorio nella fattispecie.

Qui la sentenza: http://www.aduc.it/generale/files/file/allegati/2015/20150722-Benevento-sentenza%20Trenitalia.pdf

(1) http://sosonline.aduc.it/scheda/voli+aerei+diritti+dei+passeggeri+regole_15533.php
(2) http://sosonline.aduc.it/scheda/caparra+acconto+penale_15674.php


Vincenzo Donvito, presidente Aduc



--
www.CorrieredelWeb.it

Unioni Civili, Ue condanna Italia. Bernocchi (ANCI): "Il Governo agisca in fretta per garantire diritti di tutti"

UNIONI CIVILI, STRASBURGO CONDANNA ITALIA. 
BERNOCCHI (ANCI): "NON C'E' PIU' TEMPO DA PERDERE, IL GOVERNO AGISCA IN FRETTA PER GARANTIRE I DIRITTI DI TUTTI. 


Roma, 22 luglio 2015La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha stabilito che l'Italia deve introdurre il riconoscimento legale per le coppie dello stesso sesso.

I giudici hanno condannato il nostro Paese per la violazione dei diritti di tre coppie omosessuali, in particolare per quanto riguarda l'articolo 8 della Convenzione europea: il diritto al rispetto per la vita privata e familiare.


"Mi auguro che il richiamo arrivato da Strasburgo sproni il Governo a rendere effettivo quello che il Premier Matteo Renzi aveva promesso di fare prima dell'estate – commenta Filippo Bernocchi, membro Direttivo dell'ANCI – il riconoscimento delle Unioni Civili non è più rinviabile. Ed è necessario che tutte le forze politiche diano il proprio contributo per arrivare presto a una legge nazionale in grado di fornire risposte serie e concrete ai tanti cittadini che oggi vivono una discriminazione in termini di diritti legati allo sviluppo della loro personalità. Non è accettabile che l'Italia sia l'unica democrazia occidentale a non tutelare le coppie dello stesso".



--
www.CorrieredelWeb.it

martedì 21 luglio 2015

Sfrattare un inquilino per morosità può costare fino a 10mila euro. Aumentano i proprietari che, per evitare rischi, preferiscono non affittare casa


L'Osservatorio di "Affitto Assicurato" analizza e quantifica in termini di costi e tempo il calvario dei proprietari di appartamenti alle prese con casi di morosità. L'amministratore delegato Claudio De Angelis: «Per ridurre i rischi è determinante certificare subito l'affidabilità dell'inquilino»

Una perdita fino a 10.000 euro, calcolando un affitto medio di 500 euro al mese, le spese condominiali e legali e un'attesa di almeno un anno: è il costo che si devono sobbarcare i proprietari di appartamenti per tornare in possesso del proprio immobile quando sono alle prese con un inquilino moroso.

A renderlo noto l'Osservatorio di Affitto Assicurato, società specializzata nel rilascio di contratti a tutela delle obbligazioni derivanti da contratti di locazione, che ha stimato gli effetti della morosità in termini di costi e di tempi in una congiuntura critica, come testimoniato dai dati ministerialirelativi al 2014 che hanno registrato, su base nazionale: 77mila 278 sfratti, di cui il 90% per morosità, il + 5% circa rispetto all'anno precedente.

  «Ci sono due fattori da considerare dal punto di vista dei proprietari di immobili quando parliamo di morosità –nota Claudio De Angelis, amministratore delegato di Gestioni Sicure SpA, la società che rilascia il contratto "Affitto Assicurato–: il danno pecuniario e i tempi della procedura. Se i tempi sono stabiliti dalla Legge e non esistono quindi margini di manovra per accorciare l'iter, sulle conseguenze economiche, invece, il proprietario si può tutelare con le tante soluzioni anti-morosità presenti sul mercato. La soluzione proposta da Affitto Assicurato permette al proprietario di recuperare il mancato pagamento dei canoni di locazione sino a un massimo di 12 mensilità, il pagamento delle spese legali sino a un massimo di 2mila euro e il pagamento dei danni arrecati all'immobile e le mancate spese condominali sino a un massimo di tre mensilità. È un prodottoche abbiamo studiato e perfezionato in questi anni a seguito dalle esigenze espresse dai proprietari e alla luce delle difficoltà nei pagamenti che impattano su qualsiasi settore, quindi anche sul mercato della casa».

  Nel dettaglio l'Osservatorio di Affitto Assicurato calcola il danno economico medio per il proprietario in una cifra di 5mila euro, data dalla mancata corresponsione dei canoni di locazione (media calcolata su 10 mesi, dall'inizio della morosità alla data di convalida di sfratto comprendendo il termine di grazia di 3 mesi), in 1.200 euro le spese legali e in 1.000 euro per i danni. A queste si aggiungono le spese condominiali, spesso assai rilevanti. Per quanto riguarda i tempi, nella migliore delle ipotesi, lo sfratto comporta circa un anno di tempo perché il proprietario rientri in possesso dell'immobile considerando la fase di convalida dello sfratto, la fase esecutiva, che, con l'opposizione dell'inquilino a lasciare la casa, potrà "collezionare" diversi accessi da parte dell'ufficiale giudiziario; una fase che può prolungarsi per nove mesi.

«Una situazione di questo tipo blocca il mercato, come dimostra il numero di case sfitte in Italia, stimato in 3 milioni –commenta De Angelis–: se, infatti, all'aumento di casi di "morosità incolpevole", conseguenza della crisi, si sommano le condizioni "strutturali", ossia il carico fiscale molto elevato cui è soggetto il locatore (Irpef e tassazione locale sugli immobili) e le procedure che regolano lo sfratto (che risalgono agli anni '40) si capisce che i proprietari siano sempre più restii ad affittare casa. Il rischio di avere degli svantaggi è veramente troppo alto. È quanto mai indispensabile semplificare le procedure di sfratto per ridurre, almeno, i tempi di rilascio degli immobili oggetto di sfratto».

 

Affitto Assicurato è il comodo strumento avente ad oggetto un'operazione finanziaria di cessione di crediti futuri derivanti da canoni di locazione non pagati, danni arrecati all'immobile e a cose, spese condominiali non versate e spese legali sostenute per lo sfratto. Con Affitto Assicurato il proprietario potrà ottenere entro 15 giorni dal completamento della procedura, in maniera semplice e veloce, quanto vantato nei confronti dell'inquilino nei massimali previsti. Affitto Assicurato ha ottenuto il rating 1 da Cribis D&B (prima agenzia di Rating italiana) ovvero l'indice di massima affidabilità economico finanziaria e puntualità nei pagamenti

Corte Ue diritti umani, coppie stesso sesso; Amnesty: diritto che appartiene a tutti

DICHIARAZIONE DI AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA SULLA SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI IN MERITO ALLE COPPIE COMPOSTE DA PERSONE DELLO STESSO SESSO

Il 21 luglio 2015, con la sentenza Oliari e altri v. Italia, la Corte europea dei diritti umani ha confermato che le coppie composte da persone dello stesso sesso necessitano di vedere la loro relazione riconosciuta legalmente e protetta. La Corte, all'unanimità, ha pertanto condannato l'Italia per non aver realizzato l'obbligo positivo, stabilito a suo carico, di garantire l'effettiva tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare.

"La Corte fa opportunamente riferimento a un diritto che appartiene a tutti, senza alcuna discriminazione, come previsto dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani. Da anni, Amnesty International si batte affinché l'Italia elimini ogni forma di discriminazione in tal senso, prevedendo il matrimonio per le coppie dello stesso sesso e garantendo pari diritti ai figli delle persone omosessuali. Accogliamo dunque con grande favore la pronuncia di oggi" - ha dichiarato il presidente di Amnesty International Italia, Antonio Marchesi.

"Diventa pertanto ancora più urgente procedere quanto prima alla calendarizzazione della discussione in aula del disegno di legge sulle unioni civili che, se approvato in linea con quanto stabilito dalla sentenza della Corte, finalmente potrà almeno garantire una tutela, senza discriminazioni, alle coppie dello stesso sesso, dopo anni di tentativi falliti" – ha sottolineato Marchesi.
                                                                             
Roma, 21 luglio 2015

Diritti umani, Italia condannata per violazione dei diritti delle coppie omosessuali. Ma guarda un po'...

Firenze, 21 Luglio 2015. Toh, l'Italia di nuovo condannata per violazione dei diritti umani! Apparentemente, stiamo tardando a riconoscere i più elementari diritti alle coppie omosessuali, pur avendone parlato, averci litigato e manifestato per oltre dieci anni. Déjà vu, qualcuno?
Se una cosa dimostra l'ennesima condanna dell'Italia è che non possiamo fare a meno dell'Europa. Se vogliamo rimanere al passo con i Paesi più avanzati dal punto di vista democratico, economico, umanitario e civile, non possiamo che vincolarci agli standard di quei Paesi.
La Corte europea dei diritti dell'uomo, come anche la Corte di giustizia UE, giungono a sancire "nuovi" diritti in via interpretativa quando sono già stati pacificamente riconosciuti dalla maggioranza dei Paesi membri. Se la maggioranza dei Paesi considera discriminatorio negare diritti a questa o quella coppia in base al loro orientamento sessuale, è inevitabile che prima o poi i Paesi che non si adeguano verranno condannati e verrà loro imposto di rimediare. Lo stesso vale per le condizioni disumane delle carceri italiane, il reato di tortura, la malagiustizia, la precarietà a vita degli insegnanti, lo 'smaltimento' dei rifiuti, ecc. ecc.
Come noto, l'Italia è il principale violatore di  diritti umani e di diritto comunitario tra i Paesi UE.
Chi, in Italia, vuole liberarsi dal vincolo esterno delle istituzioni europee perché lo vive solo come una violazione della propria sovranità nazionale perpetrata da un gruppo di freddi tecnici, ignora cosa sarebbe l'Italia oggi senza quel vincolo.

Pietro yates Moretti, vicepresidente Aduc




--
www.CorrieredelWeb.it

lunedì 20 luglio 2015

Danno da vacanza rovinata. Che fare

Firenze, 20 Luglio 2015. Il danno da vacanza rovinata, inteso come disagio psicofisico da mancata realizzazione di una vacanza programmata, è quel pregiudizio al benessere psichico materiale che il turista soffre per non aver potuto godere in tutto o in parte della vacanza quale occasione di piacere, svago e riposo, essendo la stessa intesa come periodo di rigenerazione delle proprie energie psico-fisiche.
Le aspettative del turista in molte occasioni vengono frustrate a causa di carenze o imprecisioni informative dovute al livello della qualità dell'alloggio, dei trasporti e dei servizi che non corrispondono allo standard promesso con l'acquisto del pacchetto turistico "tutto compreso".
E' bene dunque fare chiarezza su tali aspetti della normativa che disciplina i c.d contratti di viaggio (limitando l'analisi ai c.d. pacchetti turistici, crociere/vacanze tutto compreso, vale a dire quelli che ricomprendono almeno due tra i seguenti elementi: trasporto, alloggio, servizi in corso di viaggio). 
Il Codice del Turismo, con l'art. 47 co. 1 D.lgs. n. 79/2011 prevede la possibilità di accordare al turista un risarcimento del danno da vacanza rovinata a causa dell'inadempimento dell'organizzatore, prevedendo "Nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta".
Le prestazioni oggetto del contratto devono essere conformi alla proposta contrattuale visionata dal consumatore (opuscolo informativo) ed in base alla quale ha effettuato la scelta (artt. 36-38 Cod. Tur.). Dunque, a titolo meramente esemplificativo: la sistemazione presso una data struttura alberghiera con determinate caratteristiche, il volo di andata e ritorno con una determinata compagnia ed un piano voli predeterminato, guida turistica e/o autoveicoli o natanti per le escursioni in loco e così via.
In linea generale, laddove uno dei servizi che contrattualmente il tour operator si era impegnato a prestare manca in tutto o in parte, se viene eseguito con modalità diverse rispetto a quanto previsto nell'offerta e/o nel contratto, l'organizzatore è tenuto a risponderne. In ogni caso, infatti, il tour operator è responsabile dei terzi prestatori dei servizi compresi nel programma di viaggio (art. 43 Cod. Tur.).
Il medesimo principio vale nel caso in cui, in conseguenza dell'inadempimento, si verificano danni alla persona, come nel caso non infrequente di sinistro stradale durante uno spostamento in loco previsto nel programma di viaggio (art. 44 Cod. Tur). In tal modo il consumatore turista è agevolato per avere un unico referente contrattuale, l'organizzatore che ha predisposto il pacchetto di viaggio da lui acquistato (direttamente o tramite un'agenzia di viaggi, che svolge il ruolo dell'intermediario nella vendita). 
Il mancato godimento della vacanza si configura, dunque, come un danno strettamente legato all'inesatta ovvero alla mancata esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di vendita del pacchetto turistico, che legittima il turista a richiedere il risarcimento.
Innanzitutto la Corte si è pronunciata  in maniera positiva su una questione centrale: nell'ipotesi di inadempimento o inesatta esecuzione del contratto rientrante nella disciplina che regola i "pacchetti turistici", il danno non patrimoniale da vacanza rovinata – inteso quale pregiudizio conseguente alla lesione dell'interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo, e quindi, quando non vengano in rilievo lesioni all'integrità psicofisica tutelate dall'art. 32 Cost. – è risarcibile ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. ("il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge").
Sono, infatti, due le voci di danno da prendere in considerazione: il pregiudizio economico (gli esborsi ulteriori sostenuti dal viaggiatore) ed il danno morale dovuto alla delusione ed allo stress subiti a causa del disservizio.
La Corte ha ricordato che il fondamento è proprio nella c.d. vacanza rovinata (Cass. 4 marzo 2010, n. 5189) e che, la stessa Corte di Cassazione, con sentenza  20 marzo 2012, n. 4372, ha cassato una decisione che lo aveva negato, affermando che la risarcibilità di tale danno "è prevista dalla legge, oltre che costantemente predicata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea".
Infatti, la Corte di Giustizia, già nel 2002 (sentenza 12 marzo 2002, n. 168), pronunciandosi in via pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 5 della direttiva sui pacchetti turistici (n. 90/314/CEE), aveva affermato che il suddetto articolo "deve essere interpretato nel senso che in linea di principio il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso", mettendo in evidenza che nel settore dei viaggi turistici si segnalano spesso "danni diversi da quelli corporali", "al di là dell'indennizzo delle sofferenze fisiche" e che "tutti gli ordinamenti giuridici moderni (riconoscono)..un'importanza sempre maggiore alle vacanze".
Ma con questa sentenza la Cassazione ha fatto un ulteriore passo in avanti, ritenendo sufficiente la prova fornita dai turisti circa l'inadempimento dell'operatore turistico e, in conseguenza di ciò, ha accolto anche la richiesta di risarcimento del danno morale (oltre a quello patrimoniale).
Una questione pratica di non scarsa rilevanza attiene alla convenienza o meno di chiamare in giudizio solo il tour operator o anche l'agenzia di viaggi. Ci sono sentenze che hanno affermato che si instaura un rapporto trilaterale tra consumatore, agenzia di viaggi (intermediario) e tour operator (organizzatore).
Come scelta difensiva, si ritiene consigliabile chiamare entrambi i soggetti.
Ai fini pratici, quindi, cosa può e deve fare il consumatore nel caso in cui uno dei servizi prenotati manchi in tutto o in parte o sia sensibilmente differente da quanto promesso?
Il consumatore dovrà fare un reclamo immediatamente (mandando subito un fax o una PEC all'agenzia di viaggi o al tour operator) contestando la prestazione non conforme al contratto. Questo per consentire all'agenzia e all'operatore di porre rimedio tempestivamente. Successivamente, una volta rientrato, se non è stato posto rimedio, si dovrà procedere con reclamo formale per raccomandata a/r, chiedendo anche i danni.
Infatti, un problema, ormai superato dalla giurisprudenza, ha riguardato l'art. 98 cod. cons. cioè il termine per il reclamo che il consumatore deve inoltrare al tour operator o all'agenzia. L'art. 98 cod. cons., ora art. 46 del cod.tur., infatti recita:
1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista, mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
2. Il turista può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di raccomandata o di altri mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, all'organizzatore o all'intermediario, entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
Si era posto quindi un problema di interpretazione, perché nel primo comma è previsto che ogni contestazione debba essere effettuata senza ritardo mentre nel secondo comma c'è il termine di dieci giorni.
La giurisprudenza ha ritenuto che l'art. 98 comma 1 è applicabile nel momento in cui il consumatore debba contestare un singolo inadempimento del pacchetto turistico (ad es. suite con idromassaggio, la suite c'è ma manca la vasca idromassaggio), quindi si riferisce ad un singolo inadempimento e all'inesatta esecuzione del contratto. In tal caso, il consumatore deve tempestivamente contestare tale circostanza perché deve dare la possibilità al tour operator e all'agenzia di viaggi di poter adempiere e quindi offrire un'alternativa al consumatore insoddisfatto.
Diverso è il caso del consumatore che agisce per il risarcimento del danno da vacanza rovinata previsto dal secondo comma. Il termine di dieci giorni, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione -che sul punto si è espressa in senso favorevole al consumatore (cfr. Cass. 297/2011)- non rappresenta un termine di decadenza dal diritto ad essere risarciti. Di conseguenza, la contestazione può essere successiva a condizione che avvenga entro il termine di tre anni per danni alla persona. Se però l'inadempimento attiene il servizio di trasporto, il termine di prescrizione è di 18 o 12 mesi a seconda se si tratta, rispettivamente, di danni alla persona o alle cose (trovando applicazione in tal caso la regola generale di cui all'art. 2951 c.c.). 
Pertanto, l'omessa presentazione del reclamo non pregiudica la possibilità di esperire la domanda giudiziale di risarcimento, ma potrà al massimo essere posta a fondamento di un presunto concorso di colpa da parte del turista danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 del Codice Civile.

Smeralda Cappetti, legale Aduc



--
www.CorrieredelWeb.it

sabato 18 luglio 2015

Legalizzazione cannabis. Italia (Governo) piccola piccola...

, 18 Luglio 2015. Sono tanti i commenti e le prese di posizione di fronte alla proposta di legge di oltre duecento deputati per la legalizzazione della cannabis (1), a prima firma dell'on. Benedetto Della Vedova. Il gioco delle parti della nostra politica si e' rispecchiata anche in questo caso, soprattutto per i contrari che, oltre a dire che fa male farsi uno spinello (...), non dicono altro.

Ci ha colpito invece quanto ha detto (2) il nostro ministro della Giustizia, Andrea Orlando, che sembra venuto fuori da un contesto politico dei primi anni 70 del secolo scorso: per lavarsi le mani e non prendere posizione, l'ha buttata sul sovranazionale ("non credo esista una via nazionale"). E anche se non dice esplicitamente, il suo riferimento e' agli accordi internazionali in materia, accordi che vincolano pressocche' tutto il mondo a considerare le droghe oggi illegali come il male dell'umanita'.

Tralasciamo il fatto che se di male dell'umanita' si debba parlare, e' sicuro che piu' delle droghe questo male sia nel mercato clandestino controlalte dalle piu' agguerrite e pericolose mafie criminali del mondo, italiane in testa. Non lo diciamo noi con uno sparuto gruppo di "fattoni", ma piu' di mezzo mondo, anche a livelli tipo il presidente Usa o, per restare "in casa", il nostro dipartimento antimafia. Tralasciamo anche il fatto che una specifica sessione Onu si occupera' a breve della vicenda e, all'ordine del giorno, c'e' proprio lo stravolgimento dell'attuale impostazione. Tralasciamo che, vigenti le attuali normative internazionali a cui si riferisce il ministro Orlando, in mezza Europa, in tanti Stati Usa, e in tanti altri Stati nel mondo si sta facendo quello su cui il nostro ministro non prende posizione. Tralasciamo e tralasciamo... un elenco senza fine...

Sta di fatto che ad una non impossibile apertura che il ministro e il Governo avrebbe potuto fare inmerito, e' stato preferito porre paletti, lavarsi le mani, ostacolare di fatto... cioe' sottolineare che il nostro Governo non ha una spina dorsale per valutare un modo diverso di affrontare i giganteschi e drammatici problemi sanitari e di sicurezza che imperversano grazie all'attuale assetto proibizionista in merito (assetto, tra l'altro, rimesso in discussione anche dal nostra massimo organo costituzionale, la Consulta). Peccato. Chi si era creato delle aspettative su questo ministero, non solo in merito (3), si deve ricredere. Siamo in presenza di una Italia piccola piccola. Con ministri altrettanto piccoli piccoli. Ministri che non vedono oltre il loro naso e senza prospettiva.

Ministri riverenti all'ordine costituito anche quando questo fa acqua da tutte le parti. Ministri che -come tanti altri in Europa e nel mondo- potrebbero impugnare il futuro e operare per essere protagonisti nella sua costruzione; ma che invece, seduti sulla loro poltroncina, con la loro cartellina in mano mentre aspettano il loro turno di manifestare o meno (rispetto all'aria che tira) il proprio "yes", vedono e sentono molto meno di quanto un qualunque umano della strada percepisce e capisce.

(1) http://droghe.aduc.it/notizia/legalizzazione+cannabis+217+firme+pdl+intergruppo_131393.php
(2) http://www.aduc.it/notizia/legalizzazione+cannabis+no+ministro+della+giustizia_131405.php
(3) vedi la situazione drammatica delle carceri

Vincenzo Donvito, presidente Aduc

venerdì 17 luglio 2015

Revenge porn: come difenderti e farti risarcire da un ex che pubblica tue foto osè


La penalista Alessia Sorgato, specializzata in vittimologia e punto di riferimento giuridico della "Casa dei Diritti" del Comune di Milano, spiega come ci si può difendere da chi usa la rete  per pubblicare foto o messaggi compromettenti di terzi, arrecando danni morali che si ripercuotono a livello sociale e psicologico

 

"In un caso che ho recentemente concluso," – spiega l'avv. Sorgato – "il responsabile della pubblicazione di foto osè della mia cliente – odiosa forma di diffamazione oggi nota come revenge porn -  è stato condannato ad un anno e dieci mesi di reclusione, senza condizionale, con l'obbligo di rifondere alla vittima 5mila euro. Quanto accaduto è la prova concreta dell'efficienza di un meccanismo articolato, che permette alle vittime di tali degradanti soprusi non solo di interrompere l'attività diffamante del loro carnefice, ma di essere risarcite per quanto subito. Purtroppo anche rispetto a questo tema si ignorano ancora molti aspetti, che possono determinare la "passività" di chi subisce a vantaggio di chi pensa di potersi vendicare in questo modo assolutamente subdolo. In termini giuridici, caricare in internet  un file contenente un'immagine attinente la vita privata di qualcuno è un reato che prevede gravi sanzioni. La V sezione penale della Cassazione, specializzata in questa materia, risponde invariabilmente che condividere un'immagine di terzi, senza autorizzazione della persona ritratta, con  altri utenti della rete implica diffonderla ad un numero imprecisato di destinatari, potenzialmente a tutti gli abitanti del pianeta. Se l'immagine stessa, o i contenuti che la accompagnano (commenti, didascalie) sono quindi offensivi ("tali da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione, al decoro della persona medesima"), la pubblicazione in rete integra gli estremi del reato di cui all'art. 595 c.p. - ossia diffamazione (sentenza 12 ottobre 2004, n. 42643 e più recentemente sentenza 19 giugno 2008, n. 30664 e 5 novembre 2014, n. 5695). Non solo: le potenzialità diffusive del web sono tali da determinare la maggior pubblicità dell'offesa, il che giustifica un più severo trattamento sanzionatorio (sentenza 16 gennaio 2015 n. 6785). Non è necessario provare che chi ha immesso in rete certi contenuti volesse ingiuriare: è sufficiente che consapevolmente abbia fatto uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive ( sentenza 4 novembre 2014, n. 7715). In questa fattispecie rientra a pieno titolo la così detta revenge porn, ossia la pubblicazione (anche tramite social network) di immagini ritraenti un soggetto in atti sessuali, carpite eventualmente anche con il suo consenso ma diffuse senza la sua autorizzazione,  magari accompagnate anche da commenti volgari . È un comportamento adottato da molti stalker, che oltre a perseguitare le loro vittime, le infastidiscono e minacciano diffondendo immagini che le ritraggono realmente (mentre scattate quando la relazione era in essere e la donna consenziente) oppure che appartengono ad altre persone, ma che attribuiscono volontà e intenzioni false alla molestata, per esempio presentandola come prostituta (in tal caso appare il numero di telefono).

Il rimedio è querelare immediatamente, eventualmente contro ignoti: ci penserà la Polizia Postale ad identificare il responsabile".




--
www.CorrieredelWeb.it

Trenitalia. Impianto di climatizzazione guasto? I diritti del passeggero

Roma, 17 Luglio 2015. Se si guasta l'impianto di climatizzazione sul treno il viaggio puo' diventare "infernale", soprattutto in periodi di caldo intenso come questo. In tal caso quali sono i diritti dei passeggeri? Per i treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca e Intercity, se non è possibile offrire una nuova adeguata sistemazione, si ha diritto ad un bonus pari al 25% del costo del biglietto. il cliente lo puo' richiedere presso qualsiasi biglietteria o agenzia di viaggio, a partire da 3 giorni e fino a 12 mesi successivi al giorno in cui si è verificato il disservizio, previa consegna del biglietto originario. Il bonus e' spendibile entro 12 mesi. E' bene segnalare il guasto al personale di bordo (1).

(1) Per ulteriori informazioni si veda:
http://sosonline.aduc.it/scheda/treni+diritti+dei+passeggeri+regole_18518.php



Primo Mastrantoni, segretario Aduc

giovedì 16 luglio 2015

Diritto all'oblio. Lo stato dell'arte un anno dopo la sentenza Google Spain

E' passato ormai un anno e più dalla tanto discussa sentenza della Corte di Giustizia UE sul caso Google Spain (causa C-131/12).

In breve la vicenda.
La vicenda che ha occasionato la pronuncia in via pregiudiziale della Corte è quella del sig. Gonzalez, cittadino spagnolo che ha chiesto di poter deindicizzare la notizia apparsa 16 anni prima su La Vanguardia, relativa ad un annuncio volto alla vendita all'asta della sua casa per debiti previdenziali. A suo dire, infatti, tale episodio del passato, del tutto scollegato dal contesto attuale, minava la sua web reputation, alterando la propria identità ed immagine. In tale contesto la Corte ha accolto la domanda del ricorrente ed ha così declinato un "nuovo" aspetto del diritto alla riservatezza di cui alla Direttiva 95/46/C (art. 12 e 14) in materia di tutela di Privacy. In parole semplici: se una pubblicazione è lecita, avvenuta cioè nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati (con il consenso dell'interessato, ovvero con le prerogative giornalistiche del diritto di cronaca, ecc…), anche se è aggiornata, può comunque esser cancellata se, essendo trascorso un notevole lasso di tempo, risulti obsoleta.

I risvolti pratici della sentenza.
All'indomani della sentenza il Garante della Privacy è stato investito, dunque, da numerose richieste di cancellazione di pagine web e da richieste di loro deindicizzazione.
I gestori dei quotidiani on line, in particolare, sono stati investiti con richieste di eliminazione dei contenuti delle notizie di cronaca (legittimamente pubblicate ab origine) perché ormai non più di attualità, ed i motori di ricerca sono stati presi di mira, invece, perché colpevoli di riportare a galla (e a volte sin troppo a galla) verità passate e scomode.

Esiste o no il diritto all'oblio?
Ad oggi – e la sentenza Google Spain non cambia questa realtà - non è stato codificato, né in ambito nazionale né comunitario, alcun diritto all'oblio, pur non essendone mancati i tentativi, poi però naufragati. Secondo il contesto normativo attuale, pertanto, i dati lecitamente trattati, per finalità e scopi legittimi, non si cancellano ma si aggiornano.
La Corte Europea, infatti, non ha individuato un diritto generalizzato alla cancellazione di dati, pur avendone, in concreto ammessa la possibilità. Il giudice (o il Garante) o comunque l'interprete dovrà effettuare un bilanciamento degli interessi in gioco ed apprezzare quale meriti una maggior tutela.
Per capire se si ha "diritto" alla cancellazione dal web di un contenuto che, pur legittimamente pubblicato, è da ritenersi obsoleto, occorrerà effettuare alcune valutazioni.

Differenze fra l'archivio web di un quotidiano e i risultati dei motori di ricerca.
 In primo luogo occorre tener ben distinta la tematica della permanenza della notizia sul sito del giornale e nel relativo archivio, da quella – del tutto indipendente ed autonoma – relativa alla permanenza del link alla notizia medesima, nell'elenco dei risultati del motore di ricerca.
Orbene, la Corte di Giustizia, si è occupata di quest'ultima tematica. Nella nota sentenza, infatti, si chiarisce come le finalità, i limiti ed i presupposti del diverso trattamento dei dati siano totalmente diversi (così come, del resto, anche la capacità di incidere o ledere la riservatezza dei soggetti interessati). Il contemperamento degli interessi contrapposti dunque, risentirà inevitabilmente delle distinte finalità economiche del motore di ricerca, che non è quotidiano on line.
La portata interpretativa degli artt. 12 e 14 della Direttiva 95/46/C fatta dalla Corte UE, infatti, riguarda esclusivamente (ed espressamente) il contemperamento degli interessi propri del trattamento dati da parte del motore di ricerca, che ha sul piatto della bilancia da un lato interessi economici di Google e dall'altro notevoli potenzialità lesive per il cittadino.
        Contrariamente, infatti, alle finalità che rendono ex lege lecite le pubblicazioni dei quotidiani on line – così come il loro passaggio e permanenza in archivio - di notizie di cronaca giudiziaria, Google opera con altre logiche. La propria missione economica si realizza attraverso la messa in relazione di zone del web, formulando risultati alle ricerche dei natanti, selezionandoli con il meccanismo dell'indicizzazione. Con la conseguenza che, dall'elenco siffatto, così come anche dalla posizione in cui i vari risultati appaiono, si trarrà un'idea piuttosto che un'altra del soggetto/oggetto della ricerca.
        Dall'elenco dei risultati si creerà in automatico un profilo dello stesso, con connotazioni positive,
negative, neutre, ma comunque connotazioni "scelte" dal motore di ricerca e posizionate dal medesimo secondo un ordine ben preciso. Il profilo – l'insieme dei risultati selezionati -, allora, costituirà, esso stesso, un unicum suscettibile di autonoma valutazione rispetto ai singoli risultati che lo compongono. Il profilo potrà o meno rappresentare il soggetto, e, se conterrà link lontani nel tempo, o li conterrà in posizione troppo dominante, potrà distorcere l'identità reale o violare il suo diritto ad una corretta rappresentazione del sé ecc... Tutto ciò a prescindere dalle singole pagine web (e dalla loro legittima permanenza in Internet) cui Google rinvia.
Il profilo distorto, se del caso, potrà essere "corretto" mediante la cancellazione dall'elenco dei risultati di quei link a pagine non più rappresentative dell'attuale identità e ciò a prescindere dalla legittimità delle pagine richiamate, che va valutata in piena autonomia rispetto alle logiche dell'indicizzazione e in base al bilanciamento degli interessi propri di quel preciso trattamento.
Molto diverso è invece il bilanciamento degli interessi in gioco di fronte alla richiesta di cancellazione delle notizie di cronaca (vere e legittimamente pubblicate) dal web e dagli archivi storici dei giornali on line.
Nei suoi deliberata, la Corte si premura di chiarire come l'interpretazione pregiudiziale resa, si limiti a prevedere un diritto alla cancellazione solo in quei casi in cui non vi siano ulteriori interessi in gioco prevalenti quali la rilevanza pubblica della notizia ed il conseguente interesse della cittadinanza a conoscere tramite motore di ricerca quella data informazione (cif. Sentenza Google Spain, ultimo capoverso).

Qual è il lasso di tempo per poter ritenere obsoleto – e da cancellare - un contenuto sul web?
Nella sentenza la Corte di Giustizia, pur non fissando un rigido criterio temporale valido a priori per poter ritenere una pubblicazione "obsoleta" e "da dimenticare" (rectius, il rinvio ad una pubblicazione), ne traccia, di fatto ed in concreto, gli estremi.
La vicenda che ha occasionato la pronuncia in via pregiudiziale riguardava fatti di 16 anni prima. La vicenda, oltre che assai risalente nel tempo risultava poi del tutto scollegata dal presente, non solo per il 16 anni trascorsi (che in sé per sé sono tanti), ma rappresentava un "brandello morto" del passato con nessun riverbero nel presente. In altre parole, nel caso preso in considerazione dalla Corte, vi era una cesura drastica e netta passato-presente.

La giurisprudenza del Garante della Privacy e dei Tribunali.
Orbene, le numerose richieste di cancellazione pervenute al Garante della Privacy e nei tribunali, fondate su una falsa lettura della sentenza Google Spain, invece, riguardano spesso e volentieri pagine di cronaca, spesso giudiziaria, di pochi – a volte pochissimi - anni precedenti.
La giurisprudenza, sino ad oggi, comunitaria e nazionale, conscia della delicatezza della questione, si è mossa con estrema cautela nel difficile esercizio di bilanciamento fra interessi contrapposti che sottende la materia, salvaguardando il diritto di cronaca ed il diritto a conoscere gli accadimenti da parte del cittadino e rigettando ogni richiesta di epurazione.
D'altro canto ha garantito e fatto salvo il diritto alla verità e ad ottenere l'aggiornamento delle notizie a tutela degli interessati.
A tal proposito si riportano gli estremi delle pronuncie più significative: Tribunale di Bari sentenza del 27 settembre 2008; sentenza della Corte di Cassazione n. 5525/2012; Provvedimento del nostro Garante per la Protezione dei dati personali n. 542 del 20 novembre 2014.

In conclusione.
Ad oggi non esiste un generalizzato e codificato diritto all'oblio come esplicazione dei diritti di cui alle normative europee ed italiane in materia di Privacy.
Esiste, in presenza di contenuti appartenenti al passato, sia perché molto remoti, sia perché non più aventi alcun riflesso o alcun nesso funzionale col presente (neppure di tipo meramente archivistico o storico documentaristico), la possibilità di chiedere la rimozione del link contenuto nell'elenco dei risultati del motore di ricerca.
Non esiste, al momento, un indirizzo giurisprudenziale o amministrativo, volto a rimuovere le notizie – se vere e legittimamente pubblicate ab origine - contenute negli archivi on line dei giornali che, pur avendo il dovere di aggiornare i dati a richiesta degli interessati, hanno pieno diritto alla conservazione delle stesse e alla loro archiviazione anche a fini storici e documentaristici.
Di ciò ne possiamo solo andar fieri: cedendo ad improprie richieste censorie, si arriverebbe al paradosso di epurare Internet della proprie storie "scomode", e voltandosi in futuro, troveremmo un web che racconta il passato in modo fittizio, posticcio, ad intermittenza, a buchi, ritoccato, rileccato. La nostra storia, più o meno recente, apparirebbe come una vetrina, con le sole cose gradite agli interessati. Ci auguriamo che così non accada, perché segnerebbe la morte di Internet e minerebbe alla base la nostra memoria collettiva.
Ed è forse per questo che sono falliti sino ad oggi i tentativi di introdurre per legge un diritto all'oblio, che rischia di travolgere e stravolgere, in primis, la credibilità dell'intero World wide web.

Claudia Moretti, legale Aduc

UE: PROPOSTA L’OBBLIGATORIETA’ DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFUTI ORGANICI E IL DIVIETO DI INCENERIMENTO

La risoluzione Sirpa Pietikäinen, approvata dal parlamento europeo il 9 luglio scorso, prevede anche una drastica riduzione delle discariche e invita la Commissione a studiare la fattibilità della graduale sostituzione degli imballaggi alimentari con prodotti realizzati con materiali biodegradabili e compostabili

Roma, 16 luglio 2015  - Riunito in seduta plenaria il 9 luglio scorso, il Parlamento europeo con 394 voti a favore, 197 contro e  82 astenuti, ha votato la risoluzione (non vincolante) Sirpa Pietikäinen che prepara l'imminente pacchetto di azioni che la UE intende proporre sul tema dell'economia circolare.

La risoluzione affronta in maniera molto netta il tema della gestione dei rifiuti introducendo l'obbligo di raccolta differenziata della frazione organica entro il 2020 e il divieto totale di incenerimento dello stessa.

Una stretta severa anche per le discariche che, salvo rare eccezioni, dovranno essere proibite entro il 2030. La risoluzione sollecita inoltre la Commissione a verificare che la legislazione vigente in materia di rifiuti sia correttamente applicata in tutti gli Stati Membri, soprattutto per quanto concerne l'obbligo della raccolta differenziata, auspicando che per i rifiuti solidi urbani venga posto un obiettivo di riciclo/riuso pari al 70% e per gli imballaggi pari all'80%.

Sul tema degli imballaggi alimentari, in particolare, appare molto significativo l'invito rivolta alla Commissione affinché si accerti la fattibilità della sostituzione di quelli attualmente in uso con quelli compostabili secondo gli standard europei, ottenuti da fonti rinnovabili e perciò ambientalmente più sostenibili.

Marco Versari, Presidente di Assobioplastiche, ha così commentato: "La strada verso l'implementazione di un modello di sviluppo europeo che metta fine alla società del rifiuto e della dissipazione delle risorse naturali è stata ormai intrapresa. La risoluzione Sirpa Pietikäinen, anche se non vincolante, getta premesse molto importanti per il pacchetto di misure sull'economia circolare che la UE si appresta a varare; l'industria delle bioplastiche, con la sua capacità di innovazione a favore dell'ambiente,  è pronta a fare la sua parte, rilanciando la competitività del sistema Europa e creando nuova, importante occupazione".

***

Assobioplastiche - Associazione Italiana delle Bioplastiche e dei Materiali Biodegradabili e Compostabili – è stata costituita nel 2011 e rappresenta le imprese operanti, in Italia ed all'estero, nella produzione di polimeri biodegradabili e di prodotti finiti e nella gestione del fine vita dei manufatti realizzati con bioplastiche. Assobioplastiche ha sede a Roma ed è attualmente presieduta da Marco Versari.


Pedofilia: Moige, “Ritardo dell’Italia su direttiva UE contro abusi sui minori fa il gioco dei criminali”

Pedofilia: "Ritardo dell'Italia su direttiva UE contro abusi sui minori fa il gioco dei criminali"

"La mancata comunicazione all'Unione Europea delle misure nazionali necessarie alla piena attuazione della direttiva contro l'abuso e lo sfruttamento dei minori e la pornografia minorile è un'inadempienza che favorisce  i pedofili e gli sfruttatori. Senza norme chiare, allineate con il resto d'Europa, il rischio è di essere complici di coloro che vogliono perpetrare questi crimini. Ci auguriamo che l'Italia agisca immediatamente e rispetti le nuove scadenze indicate dalla Commissione Europea. È necessario che venga fatta una volta per tutte chia rezza sui diversi aspetti della direttiva, come l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini (anche online) e l'impossibilità per le persone condannate per crimini sessuali contro i minorenni di svolgere professioni che comportano un contatto frequente con questi ultimi". La nota del Moige – Movimento Italiano Genitori Onlus.


mercoledì 15 luglio 2015

Nuove regole sulle crisi bancarie e la bufala del 'prelievo forzoso'

Firenze, 15 luglio 2015. Con i primi di luglio sono iniziate a diffondersi di nuovo le notizie sul presunto "prelievo forzoso". Ne ha parlato "il Giornale" di Alessandro Sallusti scrivendo in prima pagina "IL GOVERNO LEGALIZZA L'ESPROPRIO BANCARIO – Sì al "prelievo forzoso" dai conti correnti – Via libera alla legge voluta dall'Europa: il crac delle banche lo pagano i risparmiatori".
Non si contano in rete i post che ritirano fuori la questione usando ancora l'espressione "prelievo forzoso".
Già un anno fa abbiamo scritto un articolo sul tema (1), ma oggi dobbiamo riparlarne perché la bufala è collegata ad una cosa diversa, ovvero il recepimento di una Direttiva europea la quale, naturalmente, non autorizza nessun "prelievo forzoso" ma disciplina le crisi bancarie.
 
La questione nasce dalla crisi dei sub-prime del 2007-2008 che ha visto molte banche USA e diverse europee salvate con i soldi pubblici. Questo ha provocato un forte dibattito sulla correttezza dell'utilizzare soldi pubblici per banche che falliscono a causa di comportamenti speculativi dei loro manager.
Anche da questo dibattito è scaturita la Direttiva comunitaria, la n. 59 del 2014, che istituisce "un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento", come recita il titolo della direttiva.
La norma prevede l'istituzione di un autorità che si occupi della risoluzione della crisi. Tale autorità ha sia funzioni preventive, cioè di vigilanza, sia funzioni di risoluzione delle crisi.
L'elemento che più ha fatto discutere (questo già nel 2014, oggi qualcuno si "sveglia" perché l'Italia la sta recependo con colpevole ritardo) è la previsione che nel caso in cui si giunga ad una crisi bancaria dovranno pagarne le conseguenze inprimis gli azionisti, poi gli obbligazionisti ed anche i depositanti per la parte di deposito che eccede i centomila euro.
 
Questa Direttiva è stata recepita i primi di luglio con la c.d. Legge Comunitaria, ovvero un calderone con il quale il Parlamento delega il Governo a recepire una serie di Direttive comunitarie. Quindi, ancora i dettagli del recepimento non li conosciamo, ma la legge approvata stabilisce le linee guida.
L'autorità che si occuperà della risoluzione delle crisi bancarie, in Italia, sarà – ovviamente – la Banca d'Italia. Le banche dovranno presentare periodicamente dei piani di risanamento che tengano conto di scenari negativi che le porterebbero in situazione di crisi.
Qualora la Banca d'Italia valutasse i piani non sufficienti, potrebbe mettere in atto dei provvedimenti di risoluzione della crisi come:
- Cessione di ramo d'azienda;
- Trasferimento di ramo d'azienda a un ente-ponte;
- Trasferimento degli attivi deteriorati in una bad bank;
- Bail-in, cioè una riduzione del debito a carico di azionisti, obbligazionisti e depositanti.
 
Quest'ultima opzione è stata quella che ha fatto scatenare la bufala del "prelievo forzoso". Non c'è nessun "prelievo forzoso". Semplicemente, se un cliente è così incauto da tenere oltre centomila euro totalmente liquidi, cioè non impiegati in titoli non emessi dalla stessa banca, in una banca che ha chiaramente dei gravissimi problemi (perché prima di arrivare al bail-in, come si è visto, ci sono molte procedure che finiscono sui media) allora ne subisce le conseguenze per la quota parte superiore a centomila euro. L'alternativa, ovviamente, era fare in modo che quei soldi fossero tirati fuori dallo Stato e quindi dalle tasche dei contribuenti.
Da evidenziare che tutti i piccoli depositanti, cioè quelli sotto centomila euro, sono garantiti (può essere utile ricordare alcune regole di funzionamento di questa garanzia che si possono leggere qui sotto forma di domande e risposte). Nessuna "pensionata" o "casalinga di Voghera" rischia di vedere sparire il proprio gruzzoletto depositato in banca. Mentre nella situazione attuale, per salvare un deposito di un "paperone" da qualche milione di euro si utilizzerebbero dei denari pubblici.
 
Non c'è quindi nessun "prelievo forzoso" nel recepimento di questa Direttiva. Semplicemente si sancisce il principio in base al quale chi investe in banche o deposita rilevanti cifre di denaro (superiori a centomila euro) deve valutare con attenzione la solvibilità della banca perché potrebbe, in caso di gravissime crisi, esserne chiamato a risponderne.
 
Il recepimento di questa direttiva potrebbe essere l'occasione per parlare di una questione più seria rispetto alla bufala dell'inesistente "prelievo forzoso", ovvero quella delle obbligazioni bancarie.
Con la Direttiva comunitaria, in corso di recepimento anche in Italia, è chiaro che il profilo di rischio di queste obbligazioni sia mutato. In particolare le obbligazioni così dette subordinate, anche quelle "LT2" Lower Tier 2, presentano oggi un profilo di rischio più alto di quello che era previsto in emissione.
E' il caso che gli investitori che hanno queste obbligazioni in portafoglio facciano un'analisi di questi strumenti, senza inutili allarmismi, ma anche valutando in modo oggettivo il profilo di rischio/rendimento e riducendo eventualmente la quota in portafoglio qualora si verifichi che il rapporto sia troppo sbilanciato verso il rischio.
L'argomento è molto rilevante e vi dedicheremo un prossimo articolo.

(1) http://www.aduc.it/articolo/bufala+dell+imminente+prelievo+forzoso+dai+conti_22395.php

Alessandro Pedone, responsabile Aduc Tutela del Risparmio

martedì 14 luglio 2015

R.c.auto, polizze gratuite per l'auto nuova: l'IVASS rileva le criticità per i consumatori e interviene

Firenze, 14 Luglio 2015. Lo scorso Marzo l'IVASS ha rilevato con un proprio comunicato stampa (1) gli effetti dannosi, in termini di mantenimento della classe di merito posseduta, nei casi di sottoscrizione delle polizze gratuite molto diffuse come promozione collegata all'acquisto di auto nuove.

In particolare l'IVASS rilevava due casi, che spesso coesistono
- quello della polizza gratuita NON intestata al proprietario del nuovo veicolo ma a "libro matricola", ovvero relativa ad un parco veicoli.
- quello della polizza gratuita a franchigia rilasciata a persona fino a quel momento assicurata con polizza bonus-malus.

In ambedue le eventualità con l'attivazione della polizza gratuita si determinava l'interruzione della storia assicurativa pregressa del soggetto e conseguente perdita della classe di merito con assegnazione, per un nuovo contratto successivo a quello gratuito, della classe massima di ingresso (14 od addirittura 18).
In più risultavano inaccessibili, a chi ne avesse avuto diritto, i benefici della Legge Bersani in merito al "passaggio" sul veicolo nuovo della classe di merito posseduta, per la propria auto, da altro componente convivente del nucleo familiare.

L'Ivass, rilevando quese anomalie, ha avviato un'indagine conclusasi con l'emanazione di disposizioni risolutive per i consumatori e vincolanti per le compagnie (2), nello spirito di "garantire il principio della continuità della storia assicurativa aquisita prima dell'accettazione dell'offerta".

Per le polizze gratuite già attive (a franchigia e/o a "libro matricola")
- alla scadenza l'impresa assicuratrice deve rilasciare un'attestato di rischio intestato al proprietario dell'auto con la classe di merito che questi aveva maturato prima di accettare l'offerta, aggiornata con i sinistri degli ultimi 5 anni (incluso l'anno gratuito);
- se la polizza è di durata inferiore all'anno al posto dell'attestato di rischio viene rilasciata una dichiarazione sostitutiva equivalente;
- se l'assicurato decide di sottoscrivere una nuova polizza con un'altra impresa (o anche con la stessa) con formula bonus-malus, dovrà venir assegnata la classe di merito maturata tenendo conto di quella posseduta prima di accettare la polizza gratuita, tenendo ovviamente conto degli eventuali sinistri provocati nel frattempo.
- se la polizza gratuita è la prima intestata all'assicurato e questo aveva le caratteristiche per fruire della Legge Bersani (estensione al secondo veicolo della stessa classe di un precedente), per la polizza attivata al termine del periodo gratuito l'impresa dovrà applicare la classe di merito tenendop conto di quella maturata sul veicolo posseduto dal componente del nucleo familiare, tenendo ovviamente conto degli eventuali sinistri provocati nel frattempo.
- se la polizza gratuita è la prima intestata all'assicurato che non aveva le caratteristiche per fruire della Legge Bersani, la nuova classe di merito di assegnazione -al termine del periodo di gratuità- sarà la 13, se nel frattempo non sono stati provocati sinistri (altrimenti rimane la 14).

Per le polizze gratuite già scadute, ovvero nei casi in sia stata persa la classe precedente con assegnazione della più alta, l'IVASS offre la possibilità di riottenere la classe e un rimborso dei premi pagati.
La compagnia che ha stipulato la polizza gratuita dovrà infatti inviare al contraente un nuovo attestato di rischio con la classe di merito assegnata PRIMA di accettare l'offerta gratuita contenente anche la storia pregressa di cinque anni relativamente ai sinistri (compreso l'anno gratuito). Per coloro che possono godere dei benefici della Legge Bersani viene assegnata la classe del familiare come detto sopra. Con tale attestato si potrà ottenere, dalla compagnia con cui ci si è assicurati dopo il periodo di gratuità, la correzione della classe di merito e il rimborso di parte del premio.

Concludendo la propria lettera di disposizioni l'IVASS, oltre a precisare che le imprese di assicurazione sono tenute ad attivare quanto sopra disposto, si raccomanda che vengano evitate, nel futuro, iniziative commerciali "inadeguate", in tal senso, alle esigenze del consumatore. Vedremo.

Per ogni informazione l'IVASS mette a disposizione un numero verde: 800-486661 attivo dal lunedi al venerdi ore 9-13:30.

(1) www.ivass.it/ivass_cms/docs/F30841/consigli_pratici_per_i_consumatori.pdf
(2) Lettera al mercato dell'IVASS prot.00037570/15 del 19/5/2015
Testo integrale: www.ivass.it/ivass_cms/docs/F1433/lettera_%20polizze_%20gratis.pdf
Comunicazione/riassunto per i consumatori: www.ivass.it/ivass_cms/docs/F2122/avvertenze_consumatori.pdf

Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo

Ecoreati: video di approfondimento sulla nuova legge 68/2015



Ecoreati: video di introduzione
alla Legge 22 maggio 2015 n.68.​

Gruppo Marazzato
Numerosissime sono state le richieste di approfondimento sulla nuova legge inerente ai delitti contro l'ambiente e alle conseguenze della sua entrata in vigore.

GM Academy apre quindi la trattazione del tema con questa nuova serie di 4 video con lo scopo di rispondere e fare chiarezza sui quesiti pervenuti nelle ultime settimane da parte di imprese e professionisti e per i quali vi ringraziamo fin d'ora.

Iscriviti al nostro canale Youtube

In questo primo incontro Marco Fontana, responsabile dell'ufficio legale di Gruppo Marazzato, introdurrà le principali caratteristiche della nuova legge:
  • Storia
  • Nuovo titolo VI bis del codice penale
  • Norme di coordinamento con il codice dell'ambiente
  • Modifica alla disciplina sanzionatoria legge 150/1992
  • Le 5 nuove figure delittuose
  • Rischi e criticità
Hai 5 minuti?
Clicca qui o sul filmato per visionare la video "pillola" di approfondimento.
Questo testo viene mostrato quando l'immagine è bloccata
Contattaci per maggiori informazioni

GM Academy - L'accademia formativa di Gruppo Marazzato

Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a Socio Unico P.IVA : 00468910070





venerdì 10 luglio 2015

Fotovoltaico, il GSE sospende l’efficacia del DTR

Continua il dialogo tra il GSE e le principali Associazioni degli operatori sul Documento tecnico di riferimento (DTR) che regola il mantenimento degli incentivi in Conto Energia.

 

In attesa che il confronto sul Dtr si concluda e in considerazione del fatto che la materia potrebbe trovare specifica regolamentazione nell'ambito del nuovo decreto FER, il GSE ritiene opportuno sospendere l'efficacia del DTR.

 

Pertanto gli operatori, relativamente a interventi su impianti incentivati e alle attinenti comunicazioni e obblighi, sono tenuti al rispetto di quanto stabilito nei Decreti di riferimento e nella disciplina attuativa.



giovedì 9 luglio 2015

Decreto incentivi energia da fonti rinnovabili, Agrinsieme: restano irrisolte le questioni delle tariffe incentivanti e dell'uso dei sottoprodotti


 

 

 

 

Scanavino, a nome del coordinamento tra Cia, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle cooperative agroalimentari, scrive al ministro Martina:

le modifiche apportate al nuovo testo sono del tutto insufficienti ad attivare gli investimenti necessari per dare futuro al settore agroenergetico.

 

            Agrinsieme torna sul decreto che dovrà ridefinire gli incentivi per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non fotovoltaiche. Dopo una prima lettera inviata al ministro delle Politiche agricole, il coordinamento tra Cia, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle cooperative agroalimentari scrive di nuovo a Maurizio Martina per esporre considerazioni e preoccupazioni rispetto all'ultima stesura del decreto. Due restano le principali questioni irrisolte: il livello degli incentivi e l'uso dei sottoprodotti.

            Più in dettaglio, si legge nella missiva a firma del coordinatore Dino Scanavino, "per quanto riguarda le tariffe incentivanti relative a impianti a biogas e biomasse, siamo ancora lontani dalla richiesta avanzata in precedenza dal nostro coordinamento. Ribadiamo pertanto l'assoluta necessità che per gli impianti a biomasse e biogas di potenza fino a 300 kWe, venga mantenuto il livello d'incentivazione stabilito dal decreto del 6 luglio 2012. Ci teniamo a ribadire che si tratta di impianti di piccola taglia che utilizzano prevalentemente sottoprodotti e che per le loro caratteristiche valorizzano la filiera corta, le risorse del territorio, le imprese agricole e forestali, attivando quindi lo sviluppo sostenibile e responsabile a scala locale".

"Riteniamo, inoltre, necessario preservare un adeguato livello di incentivazione per gli impianti a biomasse e biogas di potenza superiore se realizzati in forma associativa o cooperativa che utilizzano biomasse di provenienza nazionale -dice la lettera-. Occorre altresì una revisione del sistema di calcolo dell'incentivo per gli impianti a biomasse, ai quali a breve si applicherà la tariffa onnicomprensiva, in relazione all'andamento del mercato dell'energia".

"Altra questione di assoluto rilievo è quella relativa all'uso dei sottoprodotti e, in particolare, alle disposizioni dell'articolo 23 del decreto che vanno in direzione opposta rispetto a quella da noi auspicata di un incremento della loro valorizzazione energetica. Nonostante ci risulta sia stato scongiurato nell'ultimo testo del decreto il pericolo di esclusione della sansa dalla Tabella 1A -spiega la missiva- le limitazioni ancora previste sui sottoprodotti, oltre a non trovare alcun fondamento giuridico, sono anche in contrasto con il lavoro che sta portando avanti, da alcuni mesi, il Ministero dell'Ambiente con il nuovo regolamento per la classificazione come sottoprodotti dei residui di produzione utilizzati nel settore energetico, volto ad ampliarne l'uso proprio nelle filiere del biogas e della combustione di biomasse.

Per tali ragioni, il coordinatore nazionale di Agrinsieme chiede al ministro Martina "di sostenere l'eliminazione delle sopra indicate disposizioni e, dunque, l'intero articolo 23" e, sempre rimanendo in tema sottoprodotti, "di sostenere le iniziative relative a impianti a biomasse e biogas alimentati esclusivamente con sottoprodotti, che hanno fatto richiesta di incentivo ai sensi del DM 6 luglio 2012 attraverso l'iscrizione al primo registro del 2012 ma che, ad oggi, rischiano di non riuscire a realizzare gli impianti nei termini previsti dalla normativa vigente. Questi impianti si troverebbero pertanto costretti ad accedere agli incentivi del nuovo decreto, con il rischio però di vedersi applicata una ulteriore decurtazione dell'incentivo nella misura del 15%. È questo il caso di molte iniziative collegate alla filiera olivicola che prevedono la realizzazione di impianti a biogas e a combustione con uso esclusivo di sansa". Ecco perché ora Scanavino chiede a Martina di "prevedere una proroga di almeno 18 mesi dei termini per la realizzazione di tali impianti e, quanto meno, di scongiurare la previsione della decurtazione dell'incentivo che renderebbe anti-economica la realizzazione di impianti connotati da una forte valenza ambientale".

Più in generale, per il coordinamento tra Cia, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle cooperative agroalimentari, "è evidente che le modifiche apportate al nuovo testo sono del tutto insufficienti ad attivare gli investimenti necessari per dare futuro al settore agroenergetico" e, quindi, sarebbe necessario l'intervento del Mipaaf presso il Ministero dello Sviluppo Economico "affinché siano introdotte -conclude la lettera di Agrinsieme- le necessarie modifiche".

 


DDL Concorrenza: assicuratori e consumatori ribadiscono l’importanza di una tabella unica nazionale dei risarcimenti per invalidità determinate da incidenti stradali

Roma, 9 luglio 2015 – I rappresentanti delle associazioni dei consumatori e delle imprese assicuratrici che siedono nel Consiglio Generale del Forum ANIA-Consumatori si sono confrontati su alcuni aspetti del Disegno di Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza legati al settore assicurativo.

I componenti del Forum ANIA-Consumatori si sono soffermati in particolare sull'art. 7 del DDL, che definisce in maniera omnicomprensiva il danno non patrimoniale uniformando a livello nazionale la valutazione economica del danno alla persona. L'impatto economico di queste nuove norme sui premi assicurativi dipenderà dall'approvazione delle tabelle di quantificazione del danno biologico (compreso tra 10 e 100 punti di invalidità) la cui definizione viene rimessa a un Decreto del Presidente della Repubblica.

Nel merito, assicuratori e consumatori hanno concordato che tale provvedimento garantirebbe certezza e uniformità valutativa al risarcimento del danno non patrimoniale, grazie a una definizione onnicomprensiva che evita la proliferazione di diverse voci di danno. Tale soluzione, tra l'altro, era già stata prospettata e condivisa da associazioni dei consumatori e imprese assicuratrici nell'ambito del Forum ANIA-Consumatori, attraverso il documento "Assicurazione r.c. auto. Proposte di intervento finalizzate al contenimento dei costi e dei prezzi."

"Da anni - ha dichiarato il Presidente del Forum ANIA-Consumatori, Pier Ugo Andreini, sintetizzando le conclusioni emerse durante la riunione cui hanno partecipato rappresentanti delle associazioni dei consumatori e delle imprese - assicuratori e consumatori concordano sulla necessità di sollecitare l'attuazione dell'articolo 138 del Codice delle assicurazioni, che prevede la fissazione dei valori economici e medico-legali per la valutazione del danno biologico alla persona derivante dalle lesioni di maggiore entità."

"E' importante - ha aggiunto il Vice Presidente del Forum ANIA-Consumatori e Presidente Adiconsum, Pietro Giordano - che l'iter normativo si concretizzi e si raggiunga l'obiettivo di una tabella unica nazionale, dando chiarezza e trasparenza nelle regole ed eliminando le ingiuste differenziazioni di trattamento applicate dai diversi tribunali relativamente ai risarcimenti di chi è colpito direttamente o indirettamente da traumi così gravi. Inoltre, l'attuale sistema determina costanti aumenti dei costi che si scaricano poi sui prezzi delle coperture r.c. auto."

Il Forum ANIA - Consumatori è una fondazione costituita dall'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) per facilitare e rendere ancor più costruttivo e sistematico il dialogo tra imprese assicuratrici e associazioni dei consumatori. Fanno parte del Forum e siedono nel suo organo direttivo otto associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale: Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori.

Disclaimer

Protected by Copyscape


Il CorrieredelWeb.it è un periodico telematico nato sul finire dell’Anno Duemila su iniziativa di Andrea Pietrarota, sociologo della comunicazione, public reporter e giornalista pubblicista, insignito dell’onorificenza del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.

Il magazine non ha fini di lucro e i contenuti vengono prodotti al di fuori delle tradizionali Industrie dell'Editoria o dell'Intrattenimento, coinvolgendo ogni settore della Società dell'Informazione, fino a giungere agli stessi utilizzatori di Internet, che così divengono contemporaneamente produttori e fruitori delle informazioni diffuse in Rete.

Da qui l’ambizione ad essere una piena espressione dell'Art. 21 della Costituzione Italiana.

Il CorrieredelWeb.it oggi è un allegato della Testata Registrata AlternativaSostenibile.it iscritta al n. 1088 del Registro della Stampa del Tribunale di Lecce il 15/04/2011 (Direttore Responsabile: Andrea Pietrarota).

Tuttavia, non avendo una periodicità predefinita non è da considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 07/03/2001.

L’autore non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda qualità e correttezza dei contenuti inseriti da terze persone, ma si riserva la facoltà di rimuovere prontamente contenuti protetti da copyright o ritenuti offensivi, lesivi o contrari al buon costume.

Le immagini e foto pubblicate sono in larga parte strettamente collegate agli argomenti e alle istituzioni o imprese di cui si scrive.

Alcune fotografie possono provenire da Internet, e quindi essere state valutate di pubblico dominio.

Eventuali detentori di diritti d'autore non avranno che da segnalarlo via email alla redazione, che provvederà all'immediata rimozione oppure alla citazione della fonte, a seconda di quanto richiesto.

Per contattare la redazione basta scrivere un messaggio nell'apposito modulo di contatto, posizionato in fondo a questa pagina.

Modulo di contatto

Nome

Email *

Messaggio *