CorrieredelWeb.it Arredo&Design Arte&Cultura Cinema&Teatro Eco-Sostenibilità Editoria Fiere&Sagre Formazione&Lavoro Fotografia


IltuoComunicatoStampa ICTechnology Marketing&Comunicazione MilanoNotizie Mostre Musica Normativa TuttoDonna Salute Turismo




Ultime news sulla Normativa

Cerca nel blog

sabato 22 dicembre 2012

È discriminatorio il bando per il concorso per infermieri, che impone il requisito della cittadinanza comunitaria

Immigrazione ed eguaglianza nell'accesso alle professioni. È discriminatorio il bando per il concorso per infermieri, che impone il requisito della cittadinanza comunitaria. Il giudice del lavoro di Milano obbliga le Asl a riaprire i termini per consentire la partecipazione alle selezioni dei candidati extra UE regolarmente soggiornanti

 

 

È una bella notizia quella della sentenza del tribunale di Milano in materia d'immigrazione ed uguaglianza nell'accesso alle professioni, ma invita a far riflettere anche sullo stato del livello di discriminazioni cui sono sottoposti gli stranieri non comunitari ma regolarmente soggiornanti. Così Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti" nel commentare la  decisione della corte di merito del capoluogo lombardo che ha ritenuto discriminatorio il comportamento di due Asl che hanno bandito il concorso per infermieri e operatori socio-sanitari indicando come requisito la cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione europea.

Secondo il giudice non è più possibile reiterare il divieto di accesso per nazionalità in alcuni settori della sanità pubblica.

In tal senso, giova precisare che il Nostro Paese ha recepito la convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), rendendo così inapplicabile la legislazione interna confliggente.

E così non può non ritenersi discriminatorio nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti il requisito imposto dai due enti relativamente al bando per l'accesso a posti di lavoro a tempo indeterminato.

In conseguenza di tanto, il giudice del lavoro ha ordinato alle Asl di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione alla prove selettive ed il provvedimento dev'essere  pubblicato sul sito internet dell'azienda sanitaria.

 




--
Redazione del CorrieredelWeb.it


giovedì 20 dicembre 2012

Giustizia: il 40% delle cause civili è targato Giudice di pace


 

Giustizia: il 40 per cento delle cause civili è targato Giudice di pace. Flussi crescenti in entrata nelle Corti d'Appello. Italiani continuano ad avere scarsa fiducia nell'amministrazione della giustizia uno dei problemi di cui soffre il sistema italiano che continua ad allontanarsi dalle migliori pratiche adottate nei paesi europei.

 

 

Arrivano dall'Istat a seguito della  pubblicazione dell'annuario statistico italiano i dati sullo stato della giustizia in Italia che dimostrano la sfiducia degli italiani nel sistema giudiziario.

Un dato rilevante che emerge è relativo ai processi civili di primo grado che risultano essere attivati per una cifra prossima al 40 %, nel solo 2010, innanzi al giudice di pace.

Per quanto riguarda il trend, per questi procedimenti, sia sopravvenuti sia pendenti, è da rilevare una lieve flessione, rispettivamente dell'1,5 e dell'1 per cento, e un aumento dell'1,4 per cento di quelli conclusi, ma a parere di Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", la tendenza sarà verso una decrescita ancor maggiore stante l'aumento dei costi di giustizia registratosi nel corso degli anni che rende ancor più difficoltoso l'accesso ai tribunali e quindi anche ai giudici di pace.

Al  contrario, per ciò che riguarda il grado di appello presso i tribunali, si scopre un aumento delle nuove cause che segnano un +3,7 %, quelle esaurite -0,4 per cento e mentre per quelle pendenti addirittura un +15 %.

Analogamente anche per i procedimenti nelle Corti d'Appello, si rilevano aumenti sia in entrata (+ 5,3 %), sia per quelli conclusi (+ 2,7 %) che quelli rimasti pendenti sino alla fine dell'anno (+ 4 %). Sorprendentemente, ma anche a conferma di quanto accade da qualche anno, si evidenzia nel 2011 una diminuzione dei protesti, che passano da 1.450.032 a 1.385.416 (-4,5 per cento), per un ammontare totale di circa 3,7 miliardi di euro (erano quattro l'anno precedente) e un importo medio unitario di circa 2.659 euro. Ma a parere dello "Sportello dei Diritti", questo dato non vuol dire che diminuiscano le situazioni di sofferenza che invece risultano essere in aumento, ma solo che gli italiani preferiscono sempre più forme di pagamento alternative ad assegni e cambiali, quali carte di credito, pagamenti elettronici, bonifici online e così via.

Per Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", anche dalla fotografia che scaturisce dai numeri sulla giustizia italiana, arriva la conferma di una tra le più arretrate d'Europa a causa dell'eccessiva durata dei procedimenti giudiziari ed al mediocre trattamento subito dai cittadini costretti a pagare sempre più per accedervi e spesso a lunghe e snervanti attese in aule d'udienza pollaio.

Tutto ciò contribuisce ad alimentare la scarsa fiducia degli italiani nel sistema giustizia per la quale, la migliore cura possibile, lo diciamo da anni come "




--
Redazione del CorrieredelWeb.it


domenica 9 dicembre 2012

Contribuenti e vessati da Equitalia. Importante sentenza della Corte Costituzionale del 19 novembre 2012 sulla notifica delle cartelle esattoriali


Contribuenti e vessati da Equitalia. Importante sentenza della Corte Costituzionale del 19 novembre 2012 sulla notifica delle cartelle esattoriali a soggetti risultati irreperibili. Il commento dell'avvocato Villani

 

Lo "Sportello dei Diritti", da sempre attento ai diritti dei contribuenti, ritiene opportuno riportare all'attenzione, una significativa e recentissima sentenza della Corte Costituzionale, la n. 258 del 19 novembre scorso, sfuggita ai più, sulla notificazione delle cartelle esattoriali ed in particolare nel non raro caso di notifica per irreperibilità del soggetto destinatario, attraverso un pregevole ed importante commento del tributarista avvocato Maurizio Villani che ripercorre, attraverso un ampio excursus, la materia della notificazione di tali atti in caso di irreperibilità del contribuente.

Di seguito, Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", che condivide pienamente l'assunto secondo cui l'intervento della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la procedura specifica per la notifica di cartelle esattoriali, prevista in casi di irreperibilità, che era estremamente penalizzante per il contribuente destinatario dell'atto è da apprezzare non solo perché parifica le modalità di notificazione sia per gli accertamenti che per le cartelle esattoriali ma, soprattutto, perché non limita il diritto di difesa del contribuente, consentendogli una maggiore possibilità di conoscenza degli atti, nel rispetto soprattutto dei principi dello Statuto del contribuente (art. 6, comma 1, della Legge 27 luglio 2000 n. 212).

La diversità della disciplina sussistente prima dell'intervento della Corte Costituzionale di una medesima situazione (notificazione a soggetto "relativamente irreperibile") non è apparsa alla Consulta riconducibile ad alcuna ragionevole ratio, con violazione dell'art. 3 della Costituzione.

 

Notifica delle cartelle esattoriali in caso di irreperibilità del contribuente

 

La Corte Costituzionale, con l'importante e condivisibile sentenza n. 258 del 19/11/2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all'attualmente vigente quarto comma) dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento "Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile….si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del DPR 29 settembre 1973, n. 600", anziché "Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario….si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del DPR 29 settembre, n. 600".

Per comprendere l'importanza della suddetta sentenza,




--
Redazione del CorrieredelWeb.it


Disclaimer

Protected by Copyscape


Il CorrieredelWeb.it è un periodico telematico nato sul finire dell’Anno Duemila su iniziativa di Andrea Pietrarota, sociologo della comunicazione, public reporter e giornalista pubblicista, insignito dell’onorificenza del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.

Il magazine non ha fini di lucro e i contenuti vengono prodotti al di fuori delle tradizionali Industrie dell'Editoria o dell'Intrattenimento, coinvolgendo ogni settore della Società dell'Informazione, fino a giungere agli stessi utilizzatori di Internet, che così divengono contemporaneamente produttori e fruitori delle informazioni diffuse in Rete.

Da qui l’ambizione ad essere una piena espressione dell'Art. 21 della Costituzione Italiana.

Il CorrieredelWeb.it oggi è un allegato della Testata Registrata AlternativaSostenibile.it iscritta al n. 1088 del Registro della Stampa del Tribunale di Lecce il 15/04/2011 (Direttore Responsabile: Andrea Pietrarota).

Tuttavia, non avendo una periodicità predefinita non è da considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 07/03/2001.

L’autore non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda qualità e correttezza dei contenuti inseriti da terze persone, ma si riserva la facoltà di rimuovere prontamente contenuti protetti da copyright o ritenuti offensivi, lesivi o contrari al buon costume.

Le immagini e foto pubblicate sono in larga parte strettamente collegate agli argomenti e alle istituzioni o imprese di cui si scrive.

Alcune fotografie possono provenire da Internet, e quindi essere state valutate di pubblico dominio.

Eventuali detentori di diritti d'autore non avranno che da segnalarlo via email alla redazione, che provvederà all'immediata rimozione oppure alla citazione della fonte, a seconda di quanto richiesto.

Per contattare la redazione basta scrivere un messaggio nell'apposito modulo di contatto, posizionato in fondo a questa pagina.

Modulo di contatto

Nome

Email *

Messaggio *