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sabato 23 febbraio 2013

Clamoroso dalla Cassazione. “Class action” nel processo tributario

Clamoroso dalla Cassazione. Arriva con la sentenza della sezione tributaria di ieri venerdì 22/02/2013 n. 4490, la possibilità della "class action" nel processo tributario. A Lecce si aprono importanti prospettive per il ricorso cumulativo contro gli avvisi di accertamento degli estimi catastali con un abbattimento delle spese legali

 

Proprio quando migliaia di cittadini leccesi si stavano avviando ad inondare la Commissione Tributaria provinciale di ricorsi avvero i famigerati avvisi di accertamento per il riclassamento degli estimi catastali, procedimento attivato dalla locale Agenzia del Territorio su input dall'amministrazione comunale, con un conseguente aggravio di oneri e tributi per tutti i proprietari d'immobili, si apre più di uno spiraglio per una difesa di gruppo con un'importante e recentissima decisione della Corte di Cassazione.

La sezione tributaria della Suprema Corte, con la sentenza n. 4490 di venerdì 22 febbraio 2013, infatti, di fatto consente la possibilità di proporre un unico ricorso cumulativo da parte di diversi contribuenti contro gli avvisi di accertamento che abbiano come oggetto una questione identica, con conseguente abbattimento delle spese legali a carico dei ricorrenti.

A segnalare a Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", l'importante statuizione in favore dei contribuenti è stato il noto tributarista avv. Maurizio Villani che si è già attivato per la predisposizione per la prima "class action" tributaria contro la rivalutazione degli estimi catastali nel comune di Lecce.

Dalla prossima settimana, quindi, ci si potrà rivolgere allo staff dello "Sportello dei Diritti", per avere informazioni circa l'esperibilità dell'azione da parte dei singoli contribuenti.

Di seguito, quindi, riportiamo l'intervento dell'avv. Villani alla luce della nuova sentenza della Cassazione.

Lecce, 23 febbraio 2013

                                                                                                                Giovanni D'Agata

 

 

Ricorsi contro gli estimi catastali. È ammesso il ricorso cumulativo




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Redazione del CorrieredelWeb.it


domenica 17 febbraio 2013

Multe: non è reato di istigazione alla corruzione offrire 10 euro agli agenti della stradale per evitare la sanzione

Multe: non è reato di istigazione alla corruzione offrire 10 euro agli agenti della stradale per evitare la sanzione.

 

Per l'automobilista che cerca di convincere due agenti della polizia stradale a non multarlo per una violazione al codice della strada non c' è corruzione. Lo  ha deciso la Sesta Sezione Penale della Corte con la sentenza n.7505/2013 che Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti" riporta ,secondo cui la "palese irrisorietà" della somma offerta agli agenti della stradale era tale da non essere idonea a corromperli. In appello i giudici di merito lo avevano condannato per istigazione alla corruzione. La vicenda è finita però davanti alla corte di cassazione che ha ribaltando il verdetto ed ha assolto l'imputato "perché il fatto non sussiste". Nella sentenza si legge che "l'esibizione di una somma di 10 euro, corrispondenti ad una utilita' pari a 5 euro per ciascuno dei pubblici ufficiali operanti e destinatari dell'istigazione, al fine di poter fare loro omettere e quindi in concreto impedire - la preannunciata contravvenzione, per la sua palese irrisorieta', puo' semmai configurare il reato di oltraggio, per l'offesa all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale destinatario della dazione stessa".

Semmai si sarebbe potuto parlare di oltraggio ma non certo di istigazione alla corruzione.

Il caso si riferisce  ad un automobilista che, fermato per un controllo di routine, al momento in cui era stato richiesto di esibire la carta di circolazione, lo aveva fatto inserendo dentro una banconota da 10 euro. L'automobilista rivolgendosi agli agenti aveva anche proferito "lassate stare e pigliatevi nu cafe".

Dato che la cosa era stata ripetuta con una certa insistenza gli agenti decidevano di denunciarlo. In primo grado veniva assolto mentre i giudici di merito della corte d'appello ritenevano di dover punire quella condotta ai sensi dell'articolo 322 del codice penale dato che l'imputato, in quel modo, avrebbe voluto evitare la contravvenzione.

Di diverso avviso i supremi giudici della corte di cassazione che hanno abbracciato la tesi del della difesa secondo cui quel gesto, fatto da una persona "semplice", al massimo poteva essere interpretato come "segno di disprezzo degli agenti" ma non come istigazione alla corruzione.

Pertanto la decisione è stata quindi annullata senza rinvio.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it


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