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martedì 30 giugno 2015

R.C.Auto: attestato di rischio telematico al via, in attesa delle liberalizzazioni...

Firenze, 30 giugno 2015. Addio progressivo agli attestati di rischio cartacei. Entra in vigore il Regolamento dell'IVASS (1) che corona le modifiche legislative degli ultimi anni legate alla scadenza delle polizze (non più con rinnovo automatico) e al rilascio degli attestati di rischio contenenti, tra le altre, informazioni sulla classe di merito maturata.

Per le polizze r.c.auto in scadenza da domani 1 Luglio 2015 gli attestati di rischio sono consegnati al contraente/assicurato esclusivamente per via telematica, con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza del contratto. In precedenza questa modalità era possibile solo come facoltà alternativa al classico invio cartaceo. L'obbligo si considera assolto con la messa a disposizione nell'area riservata del sito web dell'impresa di assicurazione, alla quale ogni contraente può accedere per visionare informazioni sulla propria posizione assicurativa. Ogni impresa può prevedere modalità di consegna alternative da attivarsi su richiesta del cliente (per esempio invio via e-mail).

Il primo anno di applicazione è in realtà una fase transitoria, necessaria per "costruire" la banca dati telematica degli attestati. Prima di tutto per tale periodo di tempo le imprese di assicurazione sono tenute ad avvisare i contraenti riguardo a questa novità, in occasione della comunicazione annuale relativa alla scadenza della polizza che ricordiamo deve essere inviata con un preavviso minimo di 30 giorni. Le informazioni devono riguardare le modalità di accesso alle aree riservate sul sito web della compagnia assicuratrice e le modalità di consegna telematica dell'attestato di rischio.

Fino a Giugno 2016 dev'essere inoltre data la possibilità ai contraenti di ricevere l'attestato di rischio con le modalità che loro preferiscono, senza addebito di costi aggiuntivi. Ciò anche riguardo a attestazioni relative a posizioni assicurative già scadute, non presenti nella banca dati.

E se cambia la compagnia assicuratrice?
Si ricorda che dal 2012 le polizze r.c.auto scadono annualmente senza rinnovo automatico, quindi è diventato più facile per l'assicurato cambiare compagnia assicuratrice. In questi casi, e già dallo stesso anno, era previsto il passaggio telematico degli attestati da una compagnia all'altra, con contatto diretto tra la vecchia e la nuova compagnia; col nuovo Regolamento il concetto viene ulteriormente ribadito, specificando che in caso di attivazione di un nuovo contratto NON sono ammesse modalità di trasmissione diverse, a prescindere dalle quelle utilizzate dalla compagnia per consegnare l'attestato all'assicurato (consegna che può avvenire con modalità alternative, come già detto, avendo scopi essenzialmente informativi).

Solo in casi particolari relativi alla mancanza dei dati e/o dell'attestato nella relativa banca dati, l'assicurato può essere coinvolto con richiesta di dichiarazioni e informazioni utili a ricostruire la posizione assicurativa, ma le compagnie hanno in ogni caso facoltà -e onere- di effettuare ricerche di documentazione utile anche allo scopo di verificare le dichiarazioni del contraente.

Per quanto riguarda invece la dematerializzazione del contrassegno assicurativo si dovrà attendere almeno fino ad Ottobre 2015 quando dovrebbe essere pronto il sistema di rilevamento a distanza delle violazioni in termini di obblighi rc auto. Dal 18 Ottobre 2015, secondo quanto specifica l'ANIA (2) dovrebbe essere possibile non esporre più il tagliandino (contrassegno assicurativo) sull'auto.

Tutto ciò in attesa di ulteriori novità in ambito r.c.auto, contenute nella bozza del disegno di legge "concorrenza" (3), che dovrebbe riprendere normative precedentemente arenate inerenti il valore di prova della scatola nera da montare sull'auto, una serie di sconti obbligatori e altre novità sulle procedure di risarcimento.

Per approfondimenti sul tema si veda la scheda aggiornata R.C.Auto, i contratti e le regole: http://sosonline.aduc.it/scheda/auto+contratti+regole_10896.php

(1) Regolamento IVASS del 19/5/2015 sostitutivo del Regolamento Isvap 4/2006: http://sosonline.aduc.it/normativa/provvedimento+ivass+19+2015+attestati+rischio_23181.php
(2) www.ania.it/export/sites/default/it/sala-stampa/rassegna-stampa/2015/Vecchio-contrassegno-addio-Insurance-Review-20.04.2015.pdf - La novità è disciplinata dal DM Min.sviluppo economico n.110/2013 in attuazione del Dl 179/2012
(3) DDL AC3012 attualmente alla Camera dei Deputati

Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo

Dopo 17 anni sale soglia detassata buoni pasto. Edenred: uno stipendio in più per i lavoratori

Edenred: l'effetto riforma già si avverte. Il buono pasto digitale cresce dell'85% e vale un mese di stipendio in più




 


Alla vigilia dell'entrata in vigore della norma (1 luglio) che aumenta a 7 euro la soglia di detassazione per i soli buoni pasto elettronici, dal leader del mercato arrivano i primi dati reali sulle risposte delle aziende e le previsioni sui cambiamenti per il mercato e per i lavoratori. 


Dopo 17 anni torna a salire la soglia di detassazione per i buoni pasto, utilizzati oggi da circa 2,3 milioni di lavoratori in circa 150mila esercizi convenzionati, per un totale di oltre 500 ml di transazioni annue. Dal 1 luglio il valore esentasse dei soli buoni pasto elettronici passerà, quindi, da 5,29 a 7 euro, allineandosi così progressivamente al costo della vita, come accade in altri Paesi europei.

Pochi giorni prima dell'entrata in vigore della legge, Edenred, inventore del Ticket Restaurant® e leader nel mercato italiano, registra già un sensibile aumento delle richieste di buoni pasto digitali.

"Rispetto ad un anno fa – spiega Andrea Keller, Amministratore Delegato di Edenred Italia – abbiamo l'85% in più di volumi derivanti da card elettroniche e da soluzioni mobile. Ciò significa che le aziende italiane hanno capito il potenziale insito negli incentivi introdotti a dicembre con la Legge di Stabilità e reputano il buono pasto uno strumento di welfare utile per contribuire al benessere, alla produttività e al potere d'acquisto dei propri dipendenti".

La riforma offre alle aziende l'opportunità di investire fino a 500 milioni di euro supplementari sul potere di acquisto dei propri dipendenti.
Avere a disposizione 1,71 euro in più al giorno equivale infatti a circa 400 € in più all'anno di reddito netto disponibile per ogni lavoratore beneficiario.

Se poi si moltiplica il valore del buono pasto per 220 giorni lavorativi, 2 milioni e 300mila dipendenti possono accedere ad un potere d'acquisto fino a 1.500 euro all'anno, spendibili nella filiera dei prodotti alimentari di immediato consumo a sostegno del commercio di prossimità del nostro Paese.


"Nel giro di tre anni – conclude Keller -  i buoni pasto digitali, che oggi hanno una quota di mercato del 15-20%, saranno la metà di quelli in circolazione. Questa riforma contribuisce, inoltre, alla digitalizzazione della rete degli esercenti aprendo nuove opportunità per il pagamento elettronico. La nostra rete di terminali elettronici si estende del 30% all'anno e ha raggiunto circa 35mila POS capaci di accettare anche il pagamento tramite carta di debito, credito o bancomat. Si tratta oggi della rete di accettazione più diffusa del mercato".

Anche i lavoratori, infine, si dicono consapevoli dei benefici che possono scaturire da questa forma di welfare aziendale: da una recente indagine commissionata da Edenred all'istituto di ricerca Ipsos, infatti, emerge che più del 70% degli italiani è convinto che i buoni pasto sostengano i consumi e aumentino il potere d'acquisto.

mercoledì 24 giugno 2015

Treni. I diritti dei passeggeri

Roma, 24 Giugno  2015. In occasione delle vacanze estive molti viaggiatori utilizzano il treno per gli spostamenti. Vediamo i diritti dei passeggeri (1) in caso di ritardi alla partenza e all'arrivo.

1) Ritardo in partenza. Se il ritardo e' superiore a 60 minuti si puo' scegliere tra il rimborso del biglietto o il proseguimento con il primo treno utile o con servizi sostitutivi, inoltre si ha diritto a pasti sul treno o in stazione e al pernottamento in albergo nel caso il mezzo sia disponibile il giorno successivo.

2) Ritardo all'arrivo. E' previsto un indennizzo del 25 % del prezzo del biglietto e della prenotazione in caso di ritardo dal 60 al 119o minuto e del 50% per ritardi dal 120o minuto. Il risarcimento e' effettuato entro un mese dalla richiesta e puo' essere in denaro o bonus.

Per sapere se si ha diritto agli indennizzi ci si puo' rivolgere alle agenzie di viaggio o ai sistemi informativi del societa' ferroviaria (Trenitalia, NTV, ecc.).

Comunque, occorre fare domanda di rimborso per i ritardi; i moduli possono essere reperiti nelle maggiori stazioni o si puo' spedire una lettera alla sociata' ferroviaria allegando il biglietto.

(1) Per approfondimenti: http://sosonline.aduc.it/scheda/treni+diritti+dei+passeggeri+regole_18518.php


Primo Mastrantoni, segretario Aduc

martedì 23 giugno 2015

Strisce blu, niente multa se si supera il limite di tempo

Firenze, 23 giugno 2015. Il Ministero dei trasporti, con nota n. 53284/2015, ha "ufficializzato" la sua posizione in merito alle multe per aver lasciato il proprio mezzo parcheggiato oltre il limite di tempo già pagato: quelle multe sono illegittime.
A dire il vero, già nel marzo 2014 il Ministero aveva già espresso questa sua interpretazione, ma lo aveva fatto con un comunicato stampa. Poiché il comunicato stampa, almeno per ora, non ha alcun valore normativo, i Comuni e Prefetti hanno continuato ad applicare il loro precedente orientamento favorevole all'emissione di multe per divieto di sosta.
Ora, grazie ad un quesito formulato dal Comune di Lecce, il Ministero ha risposto con un atto ufficiale (una nota appunto, e non un comunicato stampa): in caso di sforamento del limite di tempo si è di fronte ad inadempimento contrattuale, e non a violazione del Codice della Strada. Pertanto, l'ente gestore delle strisce blu dovrà limitarsi ad esigere il pagamento della sosta residua - solo laddove espressamente prevista dalla delibera della Giunta comunale che ha istituito le strisce blu, è possibile che venga richiesta anche una penale.
Attenzione, però, questo principio vale esclusivamente per il parcheggio a tempo indeterminato, o comunque dove non sono fissati limiti massimi di sosta (ad esempio, per conseguire l'alternanza dei veicoli). In questo caso, se si viola il tempo massimo di sosta per ciascun veicolo (ad es., se la segnaletica riporta "Massimo 30 minuti"), la multa è legittima.
Nel caso invece non vi sia stata alcuna violazione del tempo massimo, ma solo l'omesso pagamento dell'intera tariffa, la multa potrà essere impugnata al Prefetto entro 60 giorni, oppure al Giudice di pace entro 30 giorni. Si consiglia anche di allegare la nota del Ministero (1).
Qui il nostro modulo e le istruzioni (2) per fare ricorso.
Chi invece ha già pagato la multa entro 60 giorni dalla notifica del verbale, non sarà più possibile fare ricorso.
Leggi anche la nota tecnica di approfondimento dell'Anci (3).

(1) http://www.aduc.it/generale/files/file/allegati/2015/Nota-Ministero-delle-Infrastrutture-e-dei-Trasporti.pdf
(2) http://sosonline.aduc.it/modulo/ricorso+al+giudice+pace+contro+multe+al+codice_7418.php
(3) http://www.aduc.it/generale/files/file/allegati/2015/NotaAnci.pdf


giovedì 18 giugno 2015

Nasce IL FAMILIARISTA - Primo Portale dedicato al Diritto di Famiglia


ilfamiliarista.it  è il nuovo portale tematico sul diritto di famiglia dedicato ai professionisti legali che vogliono risposte chiare ed esaustive in materia.

Anche i temi più complessi e delicati diventano chiari e facilmente risolvibili grazie a "la Bussola", il potente sistema di navigazione firmato Giuffrè nato dall'unione di un accurato lavoro autorale e alta tecnologia.


Milano, 18 Giugno 2015ilfamiliarista.it  è il nuovo portale tematico Giuffrè studiato per avvocati, magistrati  e notai specializzati in diritto di famiglia. Un sito d'informazione e approfondimento interdisciplinare pensato per offrire preziosi strumenti di lavoro anche a psicologi e assistenti sociali.  ilfamiliarista.it  è ad oggi l'unico portale in materia in grado di garantire un aggiornamento puntuale e costante dei contenuti sia a livello di giurisprudenza italiana che europea.


Analogamente ad altri portali tematici Giuffrè, l'Editore ha affidato la direzione del sito ad un Comitato scientifico presieduto, in questo caso,  dalla Dott.ssa Laura Cosmai (Magistrato di Milano), dal Prof. Avv. Alberto Figone  (Avvocato e Professore all'Università di Genova), da Alessandro Simeone (Avvocato in Milano) e, infine, dalla Dott.ssa Vera Tagliaferri (Notaio in Cremona).  Il comitato centrale è affiancato da redazioni scientifiche locali presenti su tutto il territorio nazionale, presso le quali collaborano i maggiori opinion leader in materia.


Il sito si struttura secondo il format editoriale, già collaudato, degli altri portali tematici Giuffrè.


Garantisce massimo aggiornamento per mezzo di:

- News, veri e propri Flash per un veloce aggiornamento sulle più recenti novità in materia.

-  Casi e Sentenze di Merito, rubrica che offre una rassegna delle decisioni e delle massime dei fori italiani più recenti  difficilmente reperibili in Rete

- Giurisprudenza Sovranazionale, imprescindibile per chi si occupa di diritto di famiglia, offre l'anteprima delle massime e delle sentenze del Tribunale dell'Unione Europea, Corte di giustizia dell'Unione europea e Corte europea dei diritti dell'uomo su argomenti d'interesse e particolarmente significativi.

Nel novero di rubriche e strumenti messi a disposizione da ilfamiliarista trovano posto anche:

-        contenuti di approfondimento d'autore (focus, giurisprudenza commentata e interviste video ad autori di spicco )

-        quesiti operativi, sezione interattiva dove è possibile ricevere da un team di esperti risposte concrete e pareri autorevoli alle domande scaturite dall'applicazione della norma giuridica e dalla pratica quotidiana.

-        Banca Dati  Famiglia,  una selezione completa ed accurata di tutti i contenuti (normativi, giurisprudenziali e di prassi) indispensabili per garantire una ricerca efficace e un'analisi completa.

La ricchezza di contenuti e strumenti è apprezzabile al suo massimo grazie a  La Bussola,  l'innovativo e collaudato sistema di navigazione per parole, sinonimi e correlazioni che offre 160 schede d'autore sugli argomenti più importanti e complessi in materia.


Con ilfamiliarista continua l'impegno di Giuffrè Editore nell'evoluzione dal cartaceo al digitale con prodotti e servizi innovativi pensati per migliorare la qualità della vita professionale dei Clienti.


A spiegarci la filosofia del progetto è l'Ing. Antonio Giuffrè, Direttore Generale della casa editrice.


"La produzione di contenuti di qualità resta la chiave vincente di un Editore  a condizione di renderli fruibili nella forma e con le modalità che oggi il mercato esige. Ribadiamo il nostro impegno in tal senso anche con il Familiarista, offrendo ai nostri clienti contenuti di qualità accessibili 24 ore su 24 e in mobilità, confezionati secondo un mix vincente: l'esclusivo sistema di navigazione "La Bussola" che, sommato all'autorevolezza delle nostre Redazioni e alla completezza della Banca Dati,  consente un accesso rapido a tutto ciò che serve per affrontare al meglio delicati contenziosi e controversie e, al tempo stesso, un aggiornamento puntuale e costante su tutte le novità e le principali tendenze giurisprudenziali ".

martedì 9 giugno 2015

Rom, Tribunale civile di Roma: illegale campo della Barbuta. Amnesty: autorità italiane non tutelano i diritti dei rom

ILLEGALE IL CAMPO ROM DELLA BARBUTA: ORDINANZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA EVIDENZIA COME LE AUTORITA' ITALIANE NON TUTELINO I DIRITTI DEI ROM

Con un'ordinanza di grande rilievo verso l'obiettivo di porre fine alla discriminazione nei confronti dei rom, la sezione civile del Tribunale di Roma ha stabilito che il Comune di Roma ha agito in modo illegale trasferendo forzatamente un gruppo di famiglie rom nel campo etnicamente segregato della Barbuta, alla periferia della capitale.

La decisione, resa nota oggi a Roma nel corso di una conferenza stampa dalle associazioni che ricorsero contro il campo della Barbuta, riconosce che far vivere i rom nel campo monoetnico della Barbuta costituisce trattamento discriminatorio. Secondo Amnesty International, l'ordinanza dovrebbe rappresentare il primo passo per porre fine alla segregazione abitativa subita dai rom in tutta Italia.

"Aver obbligato i rom a vivere in un campo segregato situato in una zona remota e inaccessibile non solo li ha spinti ai margini della società ma ora si è anche rivelato illegale" - ha dichiarato Elisa De Pieri, ricercatrice sull'Italia presso il Segretariato Internazionale di Amnesty International.

"C'è voluta l'ordinanza di un tribunale per scuotere le istituzioni italiane, fin troppo compiacenti verso sé stesse per il modo in cui trattano i rom. Ma questo dev'essere solo l'inizio di un processo che smantelli un sistema basato sulla discriminazione, secondo il quale se un rom ha necessità di un alloggio basta trasferirlo in un campo. L'Italia deve garantire che i rom bisognosi di assistenza abitativa non siano messi di fronte all'unica opzione di un campo etnicamente segregato" - ha aggiunto De Pieri.

Il campo della Barbuta, una serie di prefabbricati in un'area recintata, era stato costruito nei pressi dell'aeroporto di Ciampino ricorrendo ai poteri garantiti dalla "Emergenza nomadi" dichiarata dal governo italiano nel 2008. Nonostante nel 2011 una sentenza avesse dichiarato lo stato d'emergenza illegittimo, annullando tutte le misure e le decisioni che ne erano derivate, il Comune di Roma aveva completato il campo e aveva proceduto ad assegnare le unità abitative esclusivamente a famiglie rom, comprese molte famiglie sgomberate dal campo di Tor de' Cenci.

Amnesty International chiede ora al Comune di Roma e al governo italiano (anch'esso parte della causa) di agire rapidamente per dare piena attuazione all'ordinanza del tribunale civile di Roma e porre immediatamente fine al trattamento discriminatorio nei confronti delle famiglie attualmente residenti alla Barbuta e in altri campi.

Come minimo, nessun nuovo campo dovrebbe essere progettato e costruito mentre dovrebbe essere avviato un meccanismo di autentica consultazione con tutte le famiglie rom che si trovano attualmente nei campi segregati e nei centri di Roma, per identificare una serie di soluzioni abitative alternative sostenibili, non discriminatorie e adeguate, nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia.

"L'ordinanza del tribunale civile di Roma sottolinea il requisito giuridico che tutte le persone devono aver accesso a un alloggio adeguato a prescindere dalla loro etnia. Tutti i rom e le famiglie rom che necessitano di un alloggio adeguato dovrebbero essere messi nelle condizioni di poterlo ricevere, anche attraverso il sistema dell'assegnazione delle case popolari" - ha affermato De Pieri.

"Per troppo tempo le autorità locali hanno discriminato le famiglie rom in modo palese e le istituzioni nazionali non hanno alzato un dito per fermarle. Ora le une e le altre devono agire insieme per garantire il superamento dei campi, coinvolgendo le comunità rom e proponendo loro alternative adeguate" - ha sottolineato De Pieri.

"L'ordinanza del tribunale civile di Roma costituisce dunque un importante passo avanti ma è solo il primo. L'Italia finora non ha contrastato le azioni discriminatorie delle autorità locali e questo atteggiamento, che emerge chiaramente dall'ordinanza, deve cessare. Sollecitiamo la Commissione europea a considerare questa ordinanza come un'importante opportunità per avviare una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per il trattamento discriminatorio subito dai rom nell'accesso a un alloggio adeguato, in violazione delle norme anti-discriminazione dell'Unione europea" - ha concluso De Pieri.

                                                                
Roma, 9 giugno 2015

Ulteriori informazioni

Amnesty International ha preso parte alla campagna, insieme a organizzazioni non governative italiane e internazionali, per fermare la costruzione del campo della Barbuta e il trasferimento delle famiglie rom. L'organizzazione per i diritti umani è intervenuta con un amicus curiae a sostegno dell'azione giudiziaria promossa nel 2012 dall'Associazione studi giuridici sull'immigrazione e dall'Associazione 21 luglio contro il Comune di Roma.

venerdì 5 giugno 2015

Frendy Energy. Il nuovo Decreto Legge premia ancora una volta il mini-idroelettrico

Il nuovo Decreto Legge sulle energie rinnovabili in discussione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Ambiente premia, ancora una volta, il settore del mini-idroelettrico confermando così, ancora una volta, la bontà della scelta di Frendy Energy di operare in questo settore.

Il D.L., infatti, consente agli impianti dove l'acqua è già derivata di accedere direttamente alle tariffe incentivanti senza che vi sia la necessità di passare per i registri. 

Di conseguenza la tariffa incentivante per 20 anni rimane invariata a 0,21€ consentendo così alle aziende che operano nel settore di continuare a innovare e a investire in nuove tecnologie.

"Sembra chiaro che si intenda spingere gli imprenditori a innovare nel mondo del mini-idro che piace agli agricoltori, ai cittadini e alle autorità tutte - commenta Rinaldo Denti, Presidente e Fondatore di Frendy Energy - dal momento che non ha nessun impatto sull'ambiente ed è portatore di soli vantaggi per la collettività".


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mercoledì 3 giugno 2015

Ministero dell'Ambiente: ok all'impiego delle potature del verde urbani a fini energetici se si rispettano i criteri definiti per i sottoprodotti

Milano 3 giugno. A seguito di richiesta di  parere inviata da Fiper in data 19 maggio 2015 per la classificazione delle potature del verde pubblico quale sottoprodotto della gestione del verde (allegato 1), arriva una buona notizia da parte della Direzione Generale dei Rifiuti del Ministero dell'Ambiente che, nella nota U. 0006038 del 27 maggio 2015 inviata alla Federazione (allegato 2), riconosce la possibilità di poter impiegare i residui di potatura derivanti da attività di manutenzione del verde a fini energetici al di fuori della normativa in materia di rifiuti.

Il Ministero dell'Ambiente specifica che, fermo restando l'esclusione dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti prevista per i residui di potatura derivanti da attività agricole e reimpiegati in attività agricola o per la produzione di energia,  i residui derivanti da attività di manutenzione del verde possono essere qualificati come sottoprodotti a patto che rispettino i 4 requisiti definiti dall'art. 184 bis del Testo Unico Ambientale, che prevede che:

è un sottoprodotto è non un rifiuto una qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

1) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante, il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
2) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato nel corso della stesso o di un successivo processo di produzione da parte del produttore o di terzi;
3) la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale
4) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute o dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

Il Ministero specifica inoltre come, con riferimento alla fattispecie, la nozione di residuo produttivo vada intesa nell'accezione più ampia, ricomprendendo anche i residui derivanti dalla manutenzione del verde.

L'operatore di caso in caso deve dimostrare la sussistenza dei 4 requisiti relativi alla definizione di sottoprodotto, altrimenti i materiali derivanti da attività di sfalcio, potatura e manutenzione del territorio dovranno essere qualificati ,a seconda della provenienza, come rifiuti urbani o speciali.

Commenta Righini: "Da quattro anni la Fiper combatte una battaglia sulle potature del verde urbano che fino a ieri sono state considerate un rifiuto e come tali dovevano essere smaltite, con un costo notevole per le amministrazioni comunali. Il chiarimento del Ministero dell'Ambiente significa che questi residui da costo potranno diventare una risorsa; infatti il Comune invece di spendere dai 5 ai 7 euro al quintale di costo di smaltimento potrebbe recuperare 2-3 euro al quintale, nel rispetto dei requisiti definiti per i sottoprodotti,  conferendolo alle centrali di teleriscaldamento e producendo calore. La forbice mi sembra notevole".

Stop alla vivisezione! La Commissione risponde all'iniziativa dei cittadini europei «Stop Vivisection»






Bruxelles, 03 giugno 2015


La Commissione europea ha illustrato oggi quel che intende fare in risposta all'iniziativa dei cittadini europei «Stop Vivisection». La Commissione condivide pienamente nel merito l'iniziativa dei cittadini, ossia l'abolizione graduale della sperimentazione sugli animali in Europa, ma non condivide l'approccio proposto per raggiungere questo obiettivo.


Jyrki Katainen, Vicepresidente responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha dichiarato: "L'iniziativa dei cittadini «Stop Vivisection» giunge in un momento di transizione, in cui grazie ai grandi progressi tecnologici l'Europa sta riducendo l'uso della sperimentazione animale; i tempi però non sono ancora maturi per vietarla totalmente e si correrebbe il rischio di far migrare la ricerca biomedica fuori dai nostri confini."


Karmenu Vella, Commissario responsabile per l'Ambiente, gli affari marittimi e la pesca, ha aggiunto: "Il fine ultimo della legislazione dell'UE è l'abolizione graduale della sperimentazione sugli animali. In risposta all'iniziativa dei cittadini, la Commissione europea sta intraprendendo una serie di azioni per far sì che l'uso di metodi alternativi trovi rapida diffusione.»


Nella comunicazione adottata oggi la Commissione conferma di essere convinta, al pari dei cittadini che hanno sottoscritto l'iniziativa, che occorra gradualmente abolire la sperimentazione animale. Al tempo stesso osserva che questo è l'obiettivo principale della normativa dell'UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (Direttiva 2010/63/UE), che l'iniziativa chiede di abrogare; la Commissione considera invece la direttiva lo strumento legislativo giusto per realizzare gli obiettivi perseguiti dall'iniziativa e non ne proporrà quindi l'abrogazione. La direttiva è necessaria per garantire un livello elevato di tutela degli animali utilizzati nella ricerca e la Commissione intende riesaminarla quando il tempo trascorso dall'entrata in vigore sarà stato sufficiente per valutarne l'efficacia.


La comunicazione illustra una serie di ulteriori azioni che la Commissione intende intraprendere per far sì che la sperimentazione possa gradualmente prescindere dall'uso degli animali. Entro la fine del 2016 la Commissione organizzerà una conferenza che vedrà la partecipazione della comunità scientifica e dei portatori d'interesse, e in tale occasione si propone di presentare una relazione sullo stato d'avanzamento delle azioni intraprese.


Nell'ultimo decennio il progresso tecnologico ha rivoluzionato la ricerca biomedica e ha permesso di compiere grandi passi avanti nello sviluppo di metodi alternativi: grazie alle prove su colture cellulari e tissutali e agli strumenti computazionali, ad esempio, è possibile ridurre le prove sugli animali. Molti processi ed effetti fisiologici e tossicologici sono però troppo complessi per le attuali conoscenze e non si riescono ancora a studiare o valutare con metodi alternativi ai modelli animali, che continuano quindi ad essere necessari per far avanzare la ricerca e salvaguardare la salute umana, animale e dell'ambiente.


Uno degli aspetti messi in luce nella comunicazione è quanto sia urgente favorire la sostituzione, la riduzione e il perfezionamento della sperimentazione animale attraverso la condivisione delle conoscenze. La Commissione continuerà pertanto a sostenere lo sviluppo e la convalida di approcci alternativi, così come a dialogare con tutti i portatori d'interesse, in particolare con la comunità scientifica, per trovare strade diverse dall'uso degli animali nella ricerca.

Contesto


L'UE è impegnata a difendere il benessere degli animali, migliorare la salute pubblica e proteggere l'ambiente. La legislazione unionale in materia di medicinali, sostanze chimiche e sicurezza alimentare prescrive che i prodotti siano sperimentati prima di essere immessi sul mercato per dimostrare che sono sicuri per gli esseri umani, gli animali o l'ambiente.


La direttiva 2010/63/UE mira a rafforzare la legislazione e migliorare il benessere degli animali necessari per la ricerca scientifica, cercando nel contempo di sostituire, ridurre e perfezionare il loro uso.


Presentata alla Commissione europea il 3 marzo 2015 con 1,17 milioni di firme, «Stop Vivisection» è la terza iniziativa dei cittadini europei ad avere raggiunto i numeri richiesti, dopo «One of Us» e «Right 2Water».


Questo tipo di iniziativa è stato lanciato nell'aprile del 2012 come strumento tramite il quale i cittadini possono contribuire a definire il programma di lavoro dell'Unione europea, chiedendo alla Commissione di agire nei settori di sua competenza; per fare ciò occorre che a sottoscriverla sia almeno un milione di cittadini appartenenti ad almeno un quarto degli Stati membri.


Come stabilito nel trattato di Lisbona e nel regolamento che ha introdotto questo strumento, la Commissione deve rispondere entro tre mesi dalla data di presentazione di un'iniziativa dei cittadini europei che abbia raccolto un milione di dichiarazioni di sostegno valide. La Commissione aveva quindi tempo fino al 3 giugno 2015 per decidere se adottare nuovi atti normativi, agire in altro modo per conseguire gli obiettivi dell'iniziativa dei cittadini o non agire affatto, con l'obbligo di spiegare le sue motivazioni in una comunicazione adottata dal collegio dei commissari.


L'11 maggio 2015 il Parlamento europeo ha ospitato un'audizione pubblica sull'iniziativa dei cittadini europei «Stop Vivisection» per offrire un'opportunità di discussione ai deputati, al pubblico in generale, ai sostenitori dell'iniziativa e agli esperti in materia.



Marketing e privacy in Internet: le nuove regole sui cookies

Firenze, 3 giugno 2015. Il 2/6/2015 è scaduto l'anno di tempo a disposizione dei gestori di siti Internet per adeguarsi alle nuove disposizioni del Garante della privacy inerenti i cookies (1), ovvero l'insieme delle informazioni, raccolte in piccoli files, che i siti che visitiamo memorizzano sul nostro pc (o tablet o telefonino) e che poi vengono ritrasmessi alla visita successiva.

Attraverso i cookies i gestori dei siti possono facilmente raccogliere informazioni su gusti, abitudini, scelte personali, dati che consentono di "profilare" i consumatori, ovvero collocarli in profili più o meno standardizzati in modo da poter indirizzare pubblicità mirate.

Si può facilmente immaginare come questa modalità di utilizzo dei dati costituisca la base per sviluppare potenziali e svariati tipi di business all'insaputa dell'utente che si e' limitato a visitare, magari più volte, un determinato sito per scopi ben diversi.

Ebbene, il garante della Privacy ha disposto che al momento dell'accesso in un sito Internet che utilizza i cookies ai fini della profilazione degli utenti dovranno apparire dei banner (immagini a striscia) ben visibili, contenenti questa informazione, ed eventualmente l'informazione che il sito potrebbe utilizzare cookies di terze parti.

Analogamente dal banner si deve poter accedere ad un link che rimandi all'informativa sull'utilizzo dei propri dati (informativa sulla privacy) dove sia anche possibile NEGARE il consenso all'utilizzo degli stessi ai fini della profilazione.

Il banner dovrà altresì indicare che proseguendo nella navigazione si presta il consenso all'uso dei cookies, consenso che comunque potrà esser sempre revocato in seguito.

Il mancato rispetto di queste nuove regole potrà comportare, dietro segnalazione al Garante della Privacy, l'applicazione di sanzioni fino a 120 mila euro per ogni violazione.

Questo provvedimento del Garante si incastra e si completa con le nuove LINEE GUIDA del Garante stesso inerenti la profilazione online (2) che riguardano TUTTI i soggetti italiani che forniscono servizi online (motori di ricerca, posta elettronica, mappe online, social network, pagamenti elettronici, cloud computing, etc.).
Qualunque attività di trattamento dei dati personali dell'utente, sia quelli autenticati (con account) sia quelli occasionali, ai fini della profilazione e diversa da quelle necessarie per la fornitura del servizio, deve essere effettuata esclusivamente con il consenso informato dell'utente stesso.
L'informativa in merito dovrà essere ben visibile già dalla prima pagina del sito, come presupposto per consentire all'utente di dare o meno il suo consenso.

Da segnalare, infine, la pubblicazione da parte del Garante della privacy del vademecum "VIVA I CONSIGLI, ABBASSO LO SPAM. Dal telefono al supermercato: il marketing a prova di privacy" (3), che riassume le regole inerenti la tutela della privacy nell'ambito delle attività commerciali e promozionali (marketing).

Per ogni dettaglio si rimanda alla consultazione della nuova scheda Marketing e privacy: i diritti del consumatore: http://sosonline.aduc.it/scheda/marketing+privacy+diritti+consumatore_23143.php

(1) Provvedimento Garante della Privacy dell' 8/5/2014: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884
(2) Provvedimento Garante della Privacy n.161 del 19/3/2015
(3) http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3867816

Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo



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